Fondo di garanzia per anticipo trattamenti retributivi maturati e non percepiti (art. 49 bis della l.r. 30/2008). Il Fondo di garanzia è finalizzato alla concessione di garanzie fidejussorie nell'interesse di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa datrice di lavoro pari o superiore a tre mesi di stipendio, e che sottoscrivano con una banca convenzionata un contratto diretto ad ottenere sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione parziale dei trattamenti retributivi maturati e non percepiti. FI.L.S.E. Spa, soggetto gestore del Fondo di garanzia, procederà all'emissione di garanzie fidejussorie a favore della banca e nell'interesse del lavoratore, a garanzia del prestito concesso. La garanzia fidejussoria ha una validità massima di 14 mesi dalla data del rilascio e sarà attivabile a fronte di eventuali inadempimenti del lavoratore nei confronti della banca concedente, previa messa in mora dello stesso da parte della banca medesima. I Beneficiari sono: I lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo dal proprio datore di lavoro, hanno maturato un credito complessivo nei suoi confronti pari o superiore a tre...
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