Contributi ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili - LR 95/1999.
\r\n\r\n
Obiettivi
\r\nL’art. 1 della L. R. 30 luglio 2021 n. 15 ha disposto il rifinanziamento dell’articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95.
\r\nCome è noto, le istanze devono essere accompagnate da:
\r\n1. Una specifica relazione sulle attività che si intende finanziare nell’anno corrente rivolte ai disabili o ai malati, che espliciti in modo evidente:
\r\n- \r\n
- la connessione intercorrente tra le attività in programma e gli scopi statutari \r\n
- il target di riferimento e il numero di utenti coinvolti \r\n
- il piano finanziario con la puntuale declinazione e quantificazione delle spese previste; \r\n
2. i bilanci consuntivi approvati relativi agli ultimi tre anni di esercizio;
\r\n3. una dichiarazione del legale rappresentante, valevole ai fini autocertificatori, attestante l’assenza di altri contributi da parte della Regione per le medesime attività e l’assenza di convenzioni sottoscritte con il SSN;
\r\n4. la relazione sugli interventi realizzati e il rendiconto delle relative spese sostenute con l’ultimo contributo percepito ai sensi della L. R. 95/99.
\r\nBeneficiari
\r\nLe Organizzazioni di Volontariato ( OdV) iscritte all’apposito registro regionale istituito ai sensi della L.R. 12.8.1993,