
La revisione della direttiva 2012/27, e in particolare di due allegati (VIII e IX), ha lo scopo di ridurre la quantità di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire in sede di valutazione globale.
Una procedura prevista dall’articolo 14 del provvedimento UE, che obbliga gli Stati membri a effettuare una valutazione globale del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, da ripetersi ogni cinque anni a partire dal 31 dicembre 2015.
> Energia - accordo UE su efficienza e governance
In queste valutazioni i Paesi devono descrivere e prevedere il potenziale di introduzione della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, e adottare politiche che prendano in considerazione il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti.