Fondo per il credito ai giovani: disposizioni urgenti in materia finanziaria
Il Fondo per il credito ai giovani, istituito ai sensi del decreto-legge n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007 presso il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la concessione di garanzie per i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
In particolare, alla data di presentazione della domanda di finanziamento i beneficiari devono alternativamente:
a) risultare:
- iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
- iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
- iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in r