Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza passare per la notifica preventiva alla Commissione europea, in quanto si ritiene che per il loro importo contenuto non abbiano impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Il 13 dicembre la Commissione ha adottato un nuovo regolamento de minimis e un nuovo regolamento de minimis SIEG, approdati in Gazzetta ufficiale europea il 15 dicembre e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030.
In base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli Stati membri devono notificare alla Commissione tutti gli aiuti di Stato e possono attuarli solo dopo l'approvazione di Bruxelles. Il Regolamento di delega UE sugli aiuti di Stato, tuttavia, permette alla Commissione di dichiarare alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico e quindi esenti dall’obbligo di notifica preventiva. Tali aiuti sono oggetto dei regolamenti in materia di aiuti di Stato di modesta entità (de minimis) e di esenzione per categoria di aiuto (GBER - General Block Exemption Regulation, ABER - Agricultural Block Exemption Regulation e FIBER - Fishery block exemption regulation).
Per quanto riguarda gli aiuti di importanza minore, quelli appunto definiti dalla UE de minimis, questi sono aiuti di importo limitato che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Di seguito ripercorriamo le evoluzioni della normativa, fino all'adozione dei nuovi Regolamenti de minimis e de minimis SIEG per il periodo 2024-2030, pubblicati in Gazzetta ufficiale europea il 15 dicembre.
Regolamento de minimis, la soglia massima sale a 300mila euro in tre anni
Con il regolamento sugli aiuti de minimis n. 1998/2006, valido per il periodo 2007-2013, la Commissione europea ha raddoppiato il massimale degli importi degli aiuti dispensati dalla notifica ex ante a Bruxelles dalla precedente soglia di 100mila a 200mila euro per ciascuna impresa, per ciascun periodo di tre anni.
Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorre infatti sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).