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DL 74-2014: Agenzia Entrate, riaperti termini per credito d’imposta sisma 2012

|Novità
01 dicembre 2014

Author: Il Fatto Quotidiano / photo on flickr Con provvedimento n. 152728-2014, l'Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini per l'accesso al credito d’imposta a favore di imprese e lavoratori autonomi interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate fa seguito alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 74-2014, che ha previsto nuove modalità di attestazione dei danni, un maggior numero di beneficiari e l’estensione del periodo di fruizione delle agevolazioni.

DL n. 83-2012: istituzione del credito d’imposta per lavoratori e aziende colpite dal sisma

Il credito d’imposta è stato istituito dal dl n. 83-2012 a beneficio di soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede operativa e svolgevano attività imprenditoriale o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che a causa del terremoto hanno subito distruzione, danneggiamento o inagibilità dell’azienda, dello studio o dei macchinari utilizzati per l’impresa (con verifica dalle autorità comunali).

Modifiche apportate dal DL n. 74-2014

Con il dl n. 74-2014 il Ministero dell’Economia ha apportato delle modifiche al provvedimento del 2012, decretando:

  • la riapertura dei termini di presentazione delle richieste dall’1 al 29 dicembre 2014;
  • l’accesso al credito d’imposta anche alle imprese che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti relativi all’acquisizione della certificazione di agibilità sismica.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta spettante a ciascun richiedente sarà determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e il valore complessivo delle richieste ricevute.

La misura del beneficio riconosciuto verrà resa pubblica con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. 

Le richieste inviate dal 14 aprile al 30 giugno 2014 restano valide, ma possono essere sostituite presentando una nuova domanda nei termini previsti.

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Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Photo credit: Il Fatto Quotidiano / Foter / CC BY-NC-SA

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