Chat with us, powered by LiveChatLegge Stabilita' 2016 – i contributi del Fondo vittime amianto - FASI
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Legge Stabilita' 2016 – i contributi del Fondo vittime amianto

|Novità
10 febbraio 2017

Le istruzioni dell'INAIL per accedere agli aiuti del Fondo per le vittime dell'amianto 

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L'INAIL chiarisce le modalità di accesso al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge di Stabilità 2016 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, il Fondo eroga prestazioni a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992. I criteri di accesso alle prestazioni del Fondo erano stati approvati dal Ministero del Lavoro con decreto del 27 ottobre 2016, pubblicato il 2 gennaio 2017 in Gazzetta ufficiale.

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A chi è destinato il Fondo vittime amianto

Gli aiuti sono destinati agli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate e nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come da sentenza esecutiva.

Le prestazioni del Fondo vittime amianto concorrono al pagamento di quanto dovuto dalle imprese debitrici agli eredi a titolo di risarcimento e verranno concesse nella misura di una quota percentuale dell'importo totale, che sarà uguale per tutti gli aventi diritto.

Tale percentuale sarà stabilita dall'INAIL entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno, in base al numero delle istanze accoglibili, all'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza ed entro il limite della dotazione finanziaria annuale.

Come richiedere il contributo

Con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, quindi per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, le domande devono essere presentate entro il 18 marzo 2017, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza.

Nel caso in cui abbia già pagato integralmente il risarcimento dovuto, l'impresa può infatti richiedere all'INAIL, entro trenta giorni dalla comunicazione, che la prestazione sia erogata nei propri confronti, mentre in caso di risarcimento parziale può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili dal Fondo.

Per accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018, invece, le domande devono essere presentate all'INAIL entro il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, sempre dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice.

Ministero Lavoro: Fondo vittime amianto - Legge Stabilita' 2016

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