Chat with us, powered by LiveChatRitardi pagamenti: Ue chiede all'Italia di recuperare i debiti pregressi - FASI
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Ritardi pagamenti: Ue chiede all'Italia di recuperare i debiti pregressi

|Novità
18 marzo 2013

euro - foto di comedy_noseScaduto il termine – il 16 marzo – per recepire la direttiva Ue contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'Italia può dirsi teoricamente in regola. Il testo, infatti, è stato adottato con il decreto legislativo 192/2012, e è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2013. Tuttavia la normativa italiana non solo non convince del tutto l'Esecutivo comunitario, ma riguarda solo i contratti stipulati dal 2013 e non i debiti pregressi. Ora i vicepresidenti della Commissione Ue Antonio Tajani e Olli Rehn chiedono all'Italia di mettere a punto un piano per risolvere la situazione, di ieri e oggi.

Direttiva Ue

Il testo comunitario sui ritardi dei pagamenti stabilisce regole chiare in tema di pagamento di beni e servizi acquistati dal settore pubblico. In primo luogo per quanto concerne i tempi: le autorità pubbliche sono obbligate a pagare i beni e i servizi loro forniti entro 30 giorni di calendario; o, in circostanze eccezionali – che riguardano soprattutto la sanità – entro 60 giorni.

Il termine ultimo per trasporre e applicare la direttiva scadeva il 16 marzo. L'Italia ha giocato d'anticipo, applicando il testo a partire dal 1 gennaio 2013. Il che non salva il paese dal rischio sanzioni. Secondo Tajani, infatti, la normativa italiana non sarebbe sufficientemente severa, prevedendo una serie di deroghe per alcune procedure d'appalto, tipi di contratto e per il settore sanitario, che faciliterebbero l'estensione del termine per le amministrazioni pubbliche da 30 a 60 giorni - termine che la direttiva comunitaria circoscrive a casi limitati.

Debito pregresso

Ma le attenzioni della Commissione europea nei confronti del paese non riguardano solo la puntuale applicazione della direttiva per i pagamenti futuri. E se è vero che la normativa comunitaria non si applica necessariamente all'ammontare del debito commerciale pregresso, ciò non significa che non si debba far nulla per eliminarlo, o almeno limitarlo.

La nota diffusa da Tajani e Rehn si riferisce proprio a questo aspetto della vicenda: ''Nel caso dell'Italia'', si legge nella nota in questione, ''le autorità hanno deciso che le nuove regole si applicheranno solo ai contratti conclusi a partire dal 1 gennaio 2013''. Tuttavia, ''una soluzione realistica al problema dell'ammontare di debito commerciale pregresso - che si stima essere di notevoli dimensioni – deve, probabilmente, prevedere un piano di liquidazione avente come obiettivo quello di portare tale ammontare di debito pregresso a livelli non attribuibili a ritardi nei pagamenti (livelli fisiologici) in tempi relativamente brevi. Questo piano dovrebbe prevedere adeguate misure contro il rischio di comportamenti opportunistici (azzardo morale) da parte delle pubbliche amministrazioni titolari del debito pregresso''.

La liquidazione del debito commerciale pregresso si rifletterebbe in un corrispondente aumento nel debito pubblico. La Commissione precisa: ''mentre il quadro normativo europeo in tema di sorveglianza di bilancio pubblico non prevede uno speciale trattamento per specifiche voci di spesa che incidono sul debito e sul deficit, il Patto di stabilità e crescita permette di prendere in considerazione fattori significativi in sede di valutazione della conformità del bilancio di uno Stato membro con i criteri di deficit e di debito del Patto stesso. In tale ambito, la liquidazione di debiti commerciali potrebbe rientrare tra i fattori attenuanti''.

E le richieste che giungono da Bruxelles sono sostanzialmente due: da un lato, si chiede all'Italia di informare Bruxelles sull'esatto ammontare del debito in questione, dall'altro Bruxelles spera in una cooperazione con le autorità italiane per aiutare l'attuazione tecnica del piano di liquidazione del debito commerciale pregresso.

Links

Direttiva Ue

Decreto legislativo 192/2012

 

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