Chat with us, powered by LiveChatMIUR: DM 976-2014, Fondo per giovani e mobilita' studenti - FGMS - FASI
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MIUR: DM 976-2014, Fondo per giovani e mobilita' studenti - FGMS

|Novità
13 gennaio 2015

Author: ilcountz / photo on flickr Con decreto ministeriale n. 976-2014 è stato disciplinato il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti previsto dalla legge n. 170-2003.

La legge n. 170-2003 ha istituito il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (FGMS) diretto a:

  • il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative (art. 1 comma 1 lett. a);
  • l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea (magistrale), delle scuole di specializzazione per le professioni forensi e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (art. 1 comma 1 lett. b);
  • la promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale  per la ricerca (PNR);
  • il finanziamento di assegni di ricerca di cui alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
  • l'incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo (art. 1 comma 1 lett. e).

I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli Atenei sono stati approvati con decreto ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003 e vengono ora aggiornati, per il triennio 2014-2016, dal decreto ministeriale n. 976-2014 alla luce delle modifiche introdotte da dl n. 69-2013 relativamente al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Mobilità internazionale degli studenti

All'obiettivo di cui alla lett. a) della legge n. 170-2003 è destinato rispettivamente il 75% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali e il 100% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università non statali legalmente riconosciute.

I criteri per la ripartizione delle risorse tra le Università sono:

  • Numero degli studenti regolari ai Corsi di tutti e tre i cicli, con l'esclusione degli immatricolati al primo anno delle Lauree di primo livello e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico (peso = 0,35);
  • CFU conseguiti all'estero nell'anno accademico precedente dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi (peso 0,3);
  • Numero di laureati dell'anno solare precedente che hanno acquisito almeno 9 CFU all'estero (peso 0,3);
  • Numero di dottori di ricerca dell'ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero (peso=0,05).

A valere su questi fondi ciascun Ateneo procederà all'incremento dell'importo mensile della borsa stabilito dal programma Erasmus Plus o all'attivazione di ulteriori borse di mobilità internazionale per attività formative finalizzate al conseguimento del titolo di studio, compresa la mobilità per dottorato di ricerca.

Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero

Al'obiettivo di cui alla lett. b) della legge è destinato il 15% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali, ripartite in proporzione al costo standard relativo al totale degli studenti in corso nell'anno di riferimento che hanno ottenuto almeno 20 CFU.

Ogni Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l'importo dell'assegno mensile non potrà superare il limite di 4mila euro all'anno.

Aree disciplinari di particolare interesse comunitario e Piano lauree scientifiche

All'obiettivo di cui alla lett. e) della legge è destinato il 10% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali, in proporzione alla media tra il numero degli studenti iscritti al secondo anno che hanno acquisito almeno 30 CFU e il numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi:

  • L-27 (Scienze e tecnologie chimiche);
  • L-30 (Scienze e tecnologie fisiche);
  • L-35 (Scienze matematiche);
  • L-41 (Statistica);
  • L-34 (Scienze Geologiche);
  • L-8 (Ingegneria dell'informazione);
  • L-9 (Ingegneria industriale);
  • L-31 (Scienze e tecnologie informatiche);
  • L-7 (Ingegneria civile e ambientale).

Ciascun Ateneo stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi agli studenti per:

  • esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui sopra, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi;
  • attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, incluse le attività di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese.

Per quanto riguarda il sostegno del Piano nazionale lauree scientifiche 2014-2016, le relative risorse sono attribuite nella misura del 20% in proporzione al numero degli studenti iscritti al secondo anno che si sono immatricolati nell'anno precedente e che hanno acquisito almeno 30 CFU e al numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi:

  • L-27 (Scienze e tecnologie chimiche);
  • L-30 (Scienze e tecnologie fisiche);
  • L-35 (Scienze matematiche);
  • L-41 (Statistica),
  • L-02 (Biotecnologie),
  • L-13 (Scienze Biologiche),
  • L-34 (Scienze Geologiche).

Per il restante 80% i fondi sono assegnati in base a progetti presentati dagli Atenei che prevedano azioni finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi:

  • mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, in particolare al fine dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio della scuola secondaria di II grado;
  • aprire una nuova sperimentazione nelle scuole e negli Atenei di attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all'ingresso dei corsi di laurea scientifici;
  • consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado, in relazione ai temi sopra indicati, che già si sono cominciate a realizzare attraverso le azioni del Piano Lauree Scientifiche;
  • azioni finalizzate a ridurre il tasso d'abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari attraverso l'innovazione di strumenti e metodologie didattiche.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilirà le modalità per la presentazione delle proposte da parte degli Atenei. I progetti saranno valutati da un apposito Comitato tecnico scientifico "Piano lauree scientifiche" sulla base di tre criteri:

  • coerenza delle proposte con gli obiettivi indicati;
  • completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
  • congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati, incluso l'eventuale cofinanziamento a carico dell'Ateneo.

Links
Decreto ministeriale n. 976-2014
Legge n. 170-2003

Photo credit: ilcountz / Foter / CC BY-NC-SA

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