Chat with us, powered by LiveChatLegge 181-1989: in arrivo i nuovi bandi per le aree di crisi industriale - FASI
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Legge 181-1989: in arrivo i nuovi bandi per le aree di crisi industriale

|Novità
22 giugno 2022

Aree di crisi industriale - Photocredit: jotoler da PixabayCon la circolare direttoriale del 16 giugno il Ministero dello Sviluppo economico ha completato il restyling delle agevolazioni per le aree di crisi industriale avviato con il DM del 24 marzo. Per sbloccare i bandi mancano ora solo i termini di presentazione delle domande.

MISE: in vigore le nuove regole sui Contratti di sviluppo

La nuova riforma degli incentivi della legge 181-1989 per le aree di crisi industriale segue la precedente revisione del 2019 ad opera del decreto Crescita.

Confermata la gestione in capo a Invitalia, che continuerà a curare istruttoria delle domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni, monitoraggi, ispezioni e controlli sui beneficiari dei finanziamenti.

Ecco come funzioneranno i bandi in arrivo.

Cosa finanzia la legge 181-1989 per le aree di crisi industrale?

Le agevolazioni sono destinate a programmi di investimento produttivo e a programmi di investimento per la tutela ambientale relativi a unità produttive ubicate in una delle aree di crisi, di dimensione non inferiore a un milione di euro, da avviare successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e ultimare entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione.

I programmi di investimento produttivo possono riguardare:

  • la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
  • l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
  • la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti;
  • l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del regolamento GBER.

Le imprese di grandi dimensioni possono proporre programmi di investimento produttivo solo se:

  • realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, quindi Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • a determinate condizioni, nelle aree di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE,

fatta salva la possibilità di richiedere le agevolazioni a titolo di de minimis.

Per approfondire: Cosa prevede la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027

Per quanto riguarda i programmi di investimento per la tutela ambientale, questi devono essere diretti a:

  • innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa (art. 36 del regolamento GBER);
  • consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore (art. 37 del regolamento GBER);
  • ottenere una maggiore efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER);
  • favorire la cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del regolamento GBER);
  • promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del regolamento GBER);
  • il risanamento di siti contaminati (art. 45 del regolamento GBER);
  • il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (all’art. 47 del regolamento GBER).

A completamento di queste due tipologie di programmi di investimento sono ammissibili, se strettamente connessi e funzionali alla loro realizzazione:

  • progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione per un ammontare non superiore al 40% degli investimenti ammissibili dei programmi di investimento (art. 29 del regolamento GBER). Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto
  • progetti per la formazione del personale per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili dei programmi di investimento (art. 31 del regolamento GBER), strettamente coerenti con le finalità del programma
  • progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 25 del regolamento GBER), limitatamente ai programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro e finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

Infine, l'investimento deve inoltre prevedere un programma occupazionale, caratterizzato da un incremento del numero di addetti, da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli investimenti (in caso di accordo di programma è ammesso anche il solo mantenimento degli addetti, a condizione che l’unità produttiva sia operativa da almeno un biennio).

In generale, i beneficiari devono impegnarsi, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, a dare priorità all'assunzione di lavoratori residenti nell’area di crisi che risultino percettori di CIG, iscritti alle liste di mobilità, o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di rifermento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero e presso le regioni.

Chi può richiedere i finanziamenti per le aree di crisi?

Alle agevolazioni sono ammissibili le imprese costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, le società consortili e le reti di imprese composte da un numero minimo di tre e un massimo di sei imprese (ciascuna impresa può partecipare solo a un contratto di rete richiedente l’agevolazione).

Le attività economiche ammesse sono:

  • estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio
  • attività manifatturiere
  • produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’art. 17 del regolamento GBER, oppure ai programmi di investimento per la tutela ambientale se relativi a rinnovabili e risanamento di siti contaminati
  • attività dei servizi alle imprese;
  • attività turistiche, in particolare per lo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

Maggiore flessibilità sui settori di attività economica è prevista per gli investimenti disciplinati da accordi di programma, in base ai fabbisogni di sviluppo dei territori interessati.

In cosa consistono le agevolazioni per aree di crisi industriale?

Gli incentivi possono essere concessi, anche in combinazione tra loro, in forma di contributo in conto impianti, contributo alla spesa e finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER, come dettagliato nel decreto MISE del 24 novembre 2022 e dalla circolare attuativa del 16 giugno 2022, in base alla tipologia e alla localizzazione dell'investimento.

Per quanto riguarda i finanziamenti, questi non possono coprire meno del 20% della spesa, hanno durata massima di dieci anni, oltre un periodo di preammortamento di massimo tre anni, e sono concessi con tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea.

Per gli accordi di programma che prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni interessate è possibile determinare, nel rispetto dei limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili.

Il soggetto proponente può anche richiedere una partecipazione di minoranza transitoria del soggetto gestore al capitale dell’impresa, non superiore al 30% del capitale dell’impresa. La partecipazione di Invitalia viene concessa alle PMI nei limiti indicati dall'articolo 21 del regolamento GBER, mentre per le imprese di grandi dimensioni o per le PMI che non hanno le caratteristiche indicate dal regolamento UE si può ottenere previa notifica individuale della singola operazione alla Commissione europea.

La somma degli incentivi - finanziamento agevolato, contributo in conto impianti, contributo alla spesa e partecipazione al capitale - non può essere superiore al 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.

La concessione delle agevolazioni deve essere autorizzata dalla Commissione europea qualora l’importo dell’aiuto sia superiore:

  • all’importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo da realizzare in Aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e agevolati nell’ambito dell’articolo 14 del Regolamento GBER;
  • a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo da realizzare in Aree di crisi ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
  • a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza;
  • a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale, ad eccezione degli investimenti per l’efficienza energetica per i quali il limite è pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite è pari a 20 milioni di euro;
  • a 7,5 milioni di euro per i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione);
  • a 2 milioni di euro per i progetti di formazione del personale);
  • a 20 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove risulti prevalente la componente di ricerca industriale;
  • a 15 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove risulti prevalente la componente di sviluppo sperimentale.

Resta ferma la possibilità per l'impresa proponente di richiedere le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivo a titolo di “de minimis” oppure nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. In quest'ultimo caso, però, la durata del finanziamento agevolato non potrà superare il limite di otto anni.

Come presentare domanda a Invitalia?

L'accesso alle agevolazioni si basa su una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini di presentazione delle istanze saranno definiti con specifici avvisi, che riapriranno gli sportelli chiusi a fine marzo con riferimento alle diverse aree di crisi industriale.

Le domande di agevolazione devono riguardare ciascuna un solo programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, eventualmente completato da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione e/o da progetti per la formazione del personale e progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

E' ammessa la presentazione in forma congiunta solo in tre casi:

  • programmi presentati da reti di impresa,
  • programmi in cui sia previsto un progetto per l’innovazione di processo e/o l’innovazione dell’organizzazione che preveda il coinvolgimento fino a due società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale (quest’ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per l’innovazione di processo e/o l’innovazione dell’organizzazione),
  • programmi in cui sia previsto un progetto per la ricerca industriale e/o lo sviluppo sperimentale che preveda il coinvolgimento fino a due società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale (quest’ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per la ricerca industriale e/o lo sviluppo sperimentale).

Invitalia procede nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione all’istruttoria delle domande, sulla base di cinque criteri di valutazione che riguardano le caratteristiche e la credibilità del soggetto proponente, la fattibilità tecnica del programma degli investimenti, i contenuti del programma occupazionale, l'attendibilità dell’analisi competitiva e delle strategie di penetrazione del mercato di riferimento e la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

La circolare del 16 giugno prevede una corsia preferenziale per i programmi d’investimento di importo complessivo pari o superiore a euro 10 milioni di euro e che abbiano un significativo impatto occupazionale. In questi casi infatti è possibile richiedere la procedura prevista per gli Accordi di sviluppo, programmi di rilevanza strategica con riferimento alla capacità di attrazione degli investimenti esteri, alla coerenza degli investimenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente o al perseguimento di particolari obiettivi ambientali.

In presenza di questi requisiti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza Invitalia trasmette la sua valutazione al Ministero, alle Regioni e alle altre amministrazioni interessate, che hanno 30 giorni di tempo per manifestare la volontà di cofinanziare l’intervento. A quel punto si procede alla stipula dell'Accordo di sviluppo, che definisce gli interventi programmati, i tempi di attuazione ed il quadro finanziario. Il diritto alle agevolazioni, tuttavia, resta subordinato all'esito positivo dell’istruttoria di merito.

Quanto all'erogazione del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, l’impresa beneficiaria può presentare al massimo cinque richieste di erogazione, contenenti gli stati di avanzamento lavori (SAL), ciascuna delle quali, ad eccezione dell’ultima, non inferiore al 15% della spesa ammissibile. L’ultimo SAL deve essere presentato entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento.

Scopri di più sulle agevolazioni della legge 181-89 per le aree di crisi

Consulta il decreto ministeriale del 24 marzo 2022 che riforma gli incentivi per le aree di crisi industriale

Consulta la circolare n. 237343 del 16 giugno 2022