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Bonus Covid pescatori: i chiarimenti INPS

|Novità
23 novembre 2021

Indennità Covid pescatori - Photo credit: Foto di Lum3n da PexelsLe istruzioni per ottenere le indennità Covid a favore di pescatori autonomi, soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e armatori, previste dalla legge di bilancio 2021, dal Sostegni bis e dalla legge di conversione del decreto Rilancio.

Le misure per agricoltura e pesca nella legge di bilancio 2021

La legge di conversione del decreto Rilancio ha previsto per prima un'indennità per i pescatori autonomi, con l'obiettivo di mitigare l'impatto del blocco delle attività per una categoria di lavoratori duramente colpita dall'emergenza dettata dal Coronavirus e inizialmente esclusa dai bonus previsti sia dal decreto Cura Italia che dall'impianto iniziale del dl Rilancio.

Al bonus da 950 euro, concesso per il mese di maggio 2020, ha fatto seguito il trattamento di sostegno al reddito, pari a 40 euro al giorno, previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore di pescatori autonomi, armatori e soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, su cui l'INPS è appena intervenuta con una circolare che illustra le modalità di accesso.

Va ricordato che, successivamente alla manovra 2021, il decreto Sostegni bis ha introdotto un'indennità una tantum da 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, a valere su risorse per 3,8 milioni di euro. In questo caso i chiarimenti INPS sono stati pubblicati già nel mese di giugno.

I chiarimenti sul bonus Covid pescatori nel decreto Rilancio

Con la circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'accesso all'indennità per i lavoratori marittimi prevista dalla legge di conversione del dl Rilancio.

Successivamente, con il Messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, l'INPS ha fornito chiarimenti sulla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Infine, con il Messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla verifica della qualifica di pescatore autonomo ai fini del riconoscimento del bonus.  Il chiarimento si rende necessario perchè, come rilevato dalle associazioni di categoria, i pescatori autonomi - anche se associati in cooperativa, a livello fiscale sono titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali) e, pertanto, determinano il reddito attraverso la differenza tra i ricavi dell'attività di pesca e i relativi costi; a livello previdenziale, invece, ricorrendo le condizioni previste dalla legge n. 250 del 1958, gli stessi determinano i contributi in misura pari alla retribuzione convenzionale vigente per i lavoratori dipendenti della pesca.

Di conseguenza, conclude l'INPS, ai fini della verifica della qualifica di pescatore autonomo per l'accesso all'indennità, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l'assenza del requisito richiesto devono produrre in sede di riesame presso le sedi competenti dell'Istituto un'apposita autodichiarazione che indichi lo status di pescatore autonomo e la natura del reddito derivante dall'attività di pesca, presentando anche l'eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Per approfondire: Legge conversione Dl Rilancio, gli aiuti per le imprese della pesca

L'indennità Covid per armatori e pescatori autonomi nella legge di bilancio 2021

Con la Circolare n. 173 del 19 novembre 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni relative al trattamento di sostegno al reddito previsto dall’articolo 1, comma 315 della legge di bilancio 2021 a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi.

La circolare descrive, oltre alle cause di incompatibilità e incumulabilità del trattamento con altre misure, le modalità di accesso all’indennità che verrà riconosciuta a coloro che hanno subito una riduzione del reddito del primo semestre 2021, almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.

L’indennità sarà concessa per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 nella misura di 40 euro netti al giorno. I lavoratori potenziali destinatari del beneficio dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

Indennità Covid-19 pescatori nel Sostegni bis

Oltre a prorogare le indennità Covid-19 introdotte dal decreto Sostegni 1, il dl Sostegni bis ha introdotto nuovi trattamenti di sostegno al reddito a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli. In particolare, per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, è stata prevista una indennità una tantum di importo pari a 950 euro.

L’Istituto ha fornito le prime informazioni in ordine alle misure con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, cui ha fatto seguito la circolare INPS n. 90 del 29 giugno 2021. Ai fini dell’accesso all’indennità, si legge nella circolare, alla data di presentazione della domanda i potenziali beneficiari non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Il beneficio, che è erogato dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

Photo credit: Foto di Lum3n da Pexels

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