Chat with us, powered by LiveChatSuperbonus anche per seconde case e villette - FASI
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Superbonus anche per seconde case e villette

|Novità
06 luglio 2020

SuperbonusGli emendamenti approvati dalla commissione Bilancio della Camera estendono il superbonus alle seconde case, alle villette e modificano i tetti di spesa nei condomini. Ammessi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Guida al superbonus: gli interventi ammessi, cessione del credito e sconto in fattura

Gli emendamenti approvati al decreto Rilancio cambiano il profilo del superbonus, la detrazione fiscale per ristrutturare casa sotto il profilo energetico e sismico praticamente gratis.

Superbonus per villette e seconde case

Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, possono richiedere la detrazione del 110% su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Quindi, via libera al superbonus per le seconde case.

Potranno ottenere il bonus le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera.

Escluse le abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Per quanto riguarda gli immobili vincolati saranno ammessi al superbonus gli interventi di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

Modifiche al tetto di spesa

Stretta sui limiti di spesa per l’isolamento termico relativi alle singole unità immobiliari condominiali. In particolare si ha una distinzione tra i condomìni da due a otto unità immobiliari, che possono spendere sino a 40mila euro per unità (20mila se si sostituisce il vecchio impianto con la caldaia a condensazione), e per quelli da nove unità in su scende a 30mila euro (15mila per la caldaia a condensazione). 

Per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo dall'esterno il tetto è di 50mila euro per unità immobiliare. 

Per la sostituzione dell’impianto con caldaia a condensazione o pompa di calore i limiti sono di 20mila euro per gli edifici da una a otto unità, e 15mila euro (dalle nove in su). 

Mentre per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari con le caratteristiche di autonomia, il tetto di spesa è di 30mila euro a unità.

Anche onlus possono accedere al superbonus

Una prima modifica riguarda i beneficiari della maxi-detrazione: potranno accedere al superbonus anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del terzo settore,  associazioni e società sportive dilettantistiche.

E gli edifici destinati all’edilizia sociale potranno accedere al superbonus per la riqualificazione energetica fino al 30 giugno 2022, anziché il 31 dicembre 2021. 

Detrazione del 110% anche per interventi di demolizione e ricostruzione, tetti inclinati e collettori solari

Altra novità introdotta nel passaggio parlamentare è l'estensione del superbonus agli interventi di demolizione e ricostruzione

Il superbonus sull’isolamento termico sarà riconosciuto anche alle superfici opache inclinate, non solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di coibentazione potranno riguardare tutte le tipologie di tetti.
 
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Solo nei Comuni montani, sarà incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. 

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