Chat with us, powered by LiveChatStudi professionali: istituito il Fondo di solidarieta', assegni per tutelare i dipendenti - FASI
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Studi professionali: istituito il Fondo di solidarieta', assegni per tutelare i dipendenti

|Novità
04 marzo 2020

Studi professionaliPubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, per tutelare i dipendenti degli studi professionali - con più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti - nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

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Come funziona il Fondo di solidarietà per le attività professionali

Il Fondo provvede al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 

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L'importo dell'assegno è pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 

Per ottenere l'assegno, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attività lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un percorso di riqualificazione.

Nel decreto sono esplicitate anche: le procedure e le tempistiche per accedere al Fondo, la composizione e i compiti del comitato incaricato di amministrare il Fondo.

In termini di risorse, si stima che il Fondo potrà contare su entrate annuali pari a 40 milioni di euro, derivanti dai contributi versati dagli iscritti:

  • un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti;
  • un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
  • un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno ordinario nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Confprofessioni, il commento di Gaetano Stella

"Con grande senso di responsabilità, ci attiveremo immediatamente per mettere in moto il Fondo che si rivolge a tutte le professioni dell'area sanitaria, giuridica, economica e tecnica e a tutti i lavoratori che non sono coperti dal Fondo di integrazione salariale: un bacino di oltre 35.500 studi e aziende collegate che occupano circa 307 mila lavoratori", ha dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella.

"Oltre al finanziamento dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati a riduzione di orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo dovrà operare in stretta sinergia con gli enti bilaterali del settore per coniugare efficacemente politiche attive e politiche passive del lavoro e proporre percorsi di riqualificazione", ha sottolineato Stella.

> Decreto del 27 dicembre 2019 del Ministero del Lavoro, Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, Gazzetta ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020

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