Chat with us, powered by LiveChatTerremoto - contributi per ricostruzione edifici privati a uso pubblico - FASI
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Terremoto - contributi per ricostruzione edifici privati a uso pubblico

|Novità
28 agosto 2018

Contributi terremotoIn coincidenza con il secondo anniversario del sisma del 24 agosto 2016 arriva in Gazzetta ufficiale l’ordinanza sui contributi per la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico danneggiati dal terremoto.

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In Gazzetta ufficiale l’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 relativa ai contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 in Centro Italia e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale.

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Tre le tipologie di edifici ammessi ai contributi per la ricostruzione:

  • a) edifici in muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento degli eventi sismici erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose e risultavano dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a m 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300;
  • b) edifici in muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento degli eventi sismici erano adibiti a usi diversi da quelli indicati alla lettera a) e risultavano dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a m 15;
  • c) edifici i quali, anche se non dotati delle caratteristiche di cui alle lettere a) e b) , al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, compresi, a titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme.

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I contributi sono destinati ai soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici.

Alle agevolazioni sono ammissibili sia le opere relative alla parte strutturale ed impiantistica che le finiture, nonché le spese per le attrezzature particolari e gli impianti speciali e per il ripristino e l’allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni.

Qualora a seguito degli eventi sismici, e in conseguenza di determinazioni amministrative non imputabili al proprietario, gli edifici abbiano perso la propria originaria destinazione a uso pubblico, è consentito contestualmente all’intervento di riparazione il mutamento della destinazione ad uso abitativo o produttivo, nei limiti in cui ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

Le disposizioni si applicano alle domande di contributo depositate in data successiva all’entrata in vigore dell’ordinanza. Per le domande già presentate, i richiedenti possono presentare istanza di rideterminazione del contributo sulla base dei nuovi criteri nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Entro lo stesso termine può essere presentata la domanda di contributo integrativo per gli edifici per i quali sia stato già emesso il decreto di concessione dell’agevolazione.

Ordinanza n. 61 del 1 agosto 2018 – Gazzetta ufficiale 23 agosto 2018

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