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PA – nuovi criteri per contributi a fusioni Comuni

|Novità
10 luglio 2017

Enti locali - foto di MaxperotPubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2017 con i nuovi criteri per l'attribuzione dei contributi alle fusioni di Comuni

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Approda in Gazzetta ufficiale il decreto del 27 giugno 2017 che definisce, a decorrere dall'anno 2017, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti agli enti che fanno parte delle fusioni di Comuni realizzate nel 2012 e negli anni successivi.

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A partire dal 2017, a tali Comuni spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna fusione.

Le domande per l'attribuzione del contributo erariale devono essere inviate al Ministero dell'Interno dalle Regioni entro un mese dall'adozione del provvedimento istitutivo della fusione.

I contributi vengono erogati:

  • nel medesimo anno di presentazione della domanda, per le richieste pervenute al Ministero dell'Interno nel mese di gennaio da parte di fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della domanda;
  • dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'Interno successivamente al mese di gennaio da parte di fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
  • dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'Interno in qualsiasi mese dell'anno da parte di fusioni costituite nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Laddove le richieste di contributo erariale risultino superiori alle risorse stanziate, il decreto stabilisce quale criterio di priorità l'anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno ulteriore. Nel caso in cui, invece, le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, si prevede la ripartizione delle eccedenze tra gli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei Comuni originari.

Infine, in caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un Comune costituito mediante fusione, la Regione deve inviare, entro il mese successivo all'adozione, il relativo provvedimento regionale al Ministero. Il contributo straordinario attribuito originariamente verrà rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento.

Decreto 27 giugno 2017 – Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017

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