Chat with us, powered by LiveChatIncentivi per i consorzi export costituiti da PMI - FASI
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Incentivi per i consorzi export costituiti da PMI

|Novità
14 marzo 2009
Il Ministero del Commercio Internazionale ha pubblicato la circolare "Modalità per l'applicazione nel 2008 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane". I contributi sono volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico. Per l'anno 2008 le domande devono essere presentate entro il 14 dicembre 2007.

Il contributo è destinato ai consorzi export multiregionali per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate; non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export con più di 60 imprese associate, tale requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

Per accedere ai contributi, i consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attività promozionale. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilità della stessa.

Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art.2, comma 3, della legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (G.U. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell’anno di realizzazione del programma stesso.

Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).
(Fonte: Mincomes)

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