Chat with us, powered by LiveChatLavoro: prorogati i trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

Lavoro: prorogati i trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

|Novità
21 luglio 2011

EuroCon Decreto del Ministero del Lavoro è stata definita l'entità dei fondi previsti dalla legge di stabilità 2011 (legge 220/2010, art. 1, comma 30) per la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende ubicate in aree di crisi o oggetto di intese per la reindustrializzazione. Il provvedimento è stato pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale.

Per i suddetti lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale in base all'art. 4 comma 21 della legge 608/1996 - quindi licenziati da aziende collocate in aree in cui il Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione - il decreto ne stablisce la proroga fino al 31 dicembre 2011.
La spesa massima è fissata in 491.822 euro, di cui 430.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione.

Anche per quanto riguarda i lavoratori già beneficiari dei trattamenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 - relativo alle aziende ubicate in aree di crisi - la proroga è fissata fino al 31 dicembre 2011. Il limite di spese ammonta a 527.912 euro, di cui 470.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione.

In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2011, prima citata, la misura dei trattamenti è ridotta del 40 per cento.

La spesa complessiva a valere sul citato Fondo è pari 900 mila euro.

DECRETO 22 giugno 2011

Definizione fondi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge  13
dicembre 2010, n. 220, per la corresponsione di proroghe dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei confronti
dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella
fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28 novembre
1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni. (Decreto n.
60366). (11A09639)

 

 


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare
l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla
Corte dei Conti il 5 marzo 1996 Reg. n.1 foglio 63, con la quale sono
stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge
510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e
successive modificazioni ed integrazioni
Visto il decreto-legge 78/98 convertito, con modificazioni, in
legge n. 176/98;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
Visti gli accordi del 12 febbraio 2009 e del 16 dicembre 2010
sanciti in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 53046 del 12 luglio 2010;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio
2009;
Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009, del 24 novembre
2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi
relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania
e alla Regione Sicilia;
Vista la nota con la quale il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha comunicato alla Regione Sicilia e alla Regione
Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, lo
stanziamento dei fondi ai fini della concessione del trattamento di
CIGS e di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore dei
lavoratori di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 608/96, il cui
onere complessivo pari a 1.019.734 euro, e' da intendersi cosi'
imputato:
A. Totale Fondi per CIGS = 491.822 euro (di cui 430.000 euro a
carico del Fondo nazionale e 61.822 euro a carico del FSE-POR
regionale);
B. Totale Fondi per Mobilita' = 527.912 euro (di cui 470.000 euro
a carico del Fondo nazionale e 57.912 euro a carico del FSE-POR
regionale);
Ritenuta la necessita' di autorizzare per l'anno 2011, ai sensi
dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la
corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti
licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4,
comma 21, della legge 28.11.1996, n. 608 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, per l'anno 2011, presentate dalle aziende
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge
28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento
ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni
nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed
integrazioni, nel limite di spesa di euro 491.822, di cui 430.000 a
carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione (intera
contribuzione figurativa piu' il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore) e 61.822 quale contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR -
Regionale.


                               Art. 2 

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento
di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari del predetto
trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997,
n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di
spesa di euro 527.912 di cui 470.000 a carico del Fondo Sociale per
l'Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa piu' il
70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 57.912 quale
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico
del FSE - POR - Regionale.


                               Art. 3 

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.


                               Art. 4 

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del
40%


                               Art. 5 

L'onere complessivo, pari ad euro 900.000,00 (novecentomila/00), e'
posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2.


                               Art. 6 

Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria l'I.N.P.S. -
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - e' tenuto a controllare i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni
di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
;