Chat with us, powered by LiveChatEditoria: in Gazzetta ufficiale il decreto MSE 21-10-2010 sulle tariffe postali agevolate - FASI
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Editoria: in Gazzetta ufficiale il decreto MSE 21-10-2010 sulle tariffe postali agevolate

|Novità
25 novembre 2010

Newspapers - Foto di Daniel R. BlumeEntra in vigore il 24 novembre 2010 con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  del 21 ottobre 2010 che stabilisce le tariffe massime per la spedizione di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e per le imprese editrici di libri.

Gli allegati al decreto elencano infatti le tariffe massime, valide fino al 31 dicembre 2012, distinte con riferimento ai diversi periodi compresi all'interno di questo arco temporale, alle aree geografiche (area metropolitana, capoluogo di provincia, area extraurbana) e al numero di uscite settimanali.

Tali tariffe sono applicabili, a decorrere dal 1 gennaio 2011, anche agli operatori postali, i quali possono tuttavia stringere accordi con le imprese per concordare tariffari più vantaggiosi.

Gazzetta ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 ottobre 2010

Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad  esclusione  dei
libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui
all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
(10A13802)

 


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo
economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione di
invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera
b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in
materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali»;
Visto il decreto 1° febbraio 2005 del Ministero dello sviluppo
economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe agevolate per la
spedizione di prodotti editoriali»;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi
postali comunitari;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in particolare
l'art. 10-sexies, comma 4;
Visto il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
recante tariffe postali agevolate per l'editoria;
Considerata la crescente criticita' di disponibilita' finanziarie
da destinare alle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni
di prodotti editoriali;
Considerato che la temporanea applicazione delle tariffe piene ha
determinato una forte sofferenza per le imprese del settore ed una
conseguente contrazione delle spedizioni suscettibile di riflettersi
anche sul pluralismo dell'informazione;
Ritenuta la necessita' di consentire alle imprese editrici la
possibilita' di accedere al servizio postale a tariffe economiche
sostenibili anche mediante la previsione di un aumento graduale delle
tariffe applicate fino al 31 marzo 2010;
Ritenuta la necessita' di adottare misure di accompagnamento alla
trasposizione della direttiva 2008/6/CE nell'ordinamento nazionale;
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n.
163, che prevede che a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31
dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate
dalle imprese editrici ivi elencate non si applica la disposizione
relativa ai rimborsi alla societa' «Poste Italiane» di cui all'art.
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e che le
tariffe massime applicabili, senza oneri carico del bilancio dello
Stato, sono determinate con apposito decreto;
Ritenuta pertanto la necessita' di determinare le tariffe massime
per la spedizione di prodotti editoriali anche mediante
differenziazione delle tariffe per area geografica di destinazione
degli invii, al fine di correlare maggiormente le tariffe ai costi,
in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni ed
integrazioni nonche' con i principi di cui ai considerando nn. 38 e
39 della menzionata direttiva 2008/6/CE;
Ritenuta la necessita' che dall'applicazione del presente decreto
non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
e a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di cui alla nota prot.
377/10 dell'8 ottobre 2010 nonche' alla comunicazione e-mail di pari
data;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge l° ottobre 2010,
n. 163, alle spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle
imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel Registro
degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di
libri non si applica fino al 31 dicembre 2012 l'art. 3, comma 1 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Ai sensi della disposizione di legge sopra menzionata ed in
considerazione della specificita' del settore, le tariffe massime per
le spedizioni di cui al presente decreto sono determinate senza oneri
a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applicano a partire dal 1°
settembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.


                               Art. 2 

Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro
degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n.
46, accedono alle tariffe massime disposte dal presente decreto.


                               Art. 3 

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento
postale di pubblicazioni quotidiane o con minimo due uscite a
settimana sono determinate negli allegati al presente decreto.
L'allegato A dispone relativamente a:
tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre
2010;
tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.
L'allegato B dispone relativamente a: tariffe applicabili a
decorrere dal 1° settembre 2011.
Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per
aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265,
recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:
a) area metropolitana (AM), area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento
postale (di seguito CAP) con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari e Napoli;
b) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o
9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;
c) area extraurbana (EU), area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o
8.


                               Art. 4 

Le tariffe massime di cui all'art. 3 del presente decreto si
applicano anche alle pubblicazioni che soddisfano ciascuna delle
caratteristiche di seguito elencate:
altezza superiore o uguale a 38 cm e larghezza superiore o uguale
a 28 cm;
numero di pagine superiore a 16 per singola pubblicazione;
una uscita a settimana;
destinazione per almeno il 90% degli oggetti spediti da ciascuna
testata nella stessa regione in cui sono edite.


                               Art. 5 

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento
postale di riviste con meno di due uscite a settimana sono
determinate negli allegati al presente decreto.
L'allegato C dispone relativamente a:
tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre
2010;
tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.
L'allegato D dispone relativamente a: tariffe applicabili a
decorrere dal 1° settembre 2011.
Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per
aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265,
recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli
enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:
d) area metropolitana (AM), area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento
postale (di seguito CAP) con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari e Napoli;
e) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra l o
9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;
f) area extraurbana (EU), area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o
8.


                               Art. 6 

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia di libri mediante
pieghi sono determinate nell'allegato E.


                               Art. 7 

1. L'accesso alle tariffe massime previste dal presente decreto e'
subordinato al rispetto, da parte delle imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di
comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 353 del 24 dicembre 2003, convertito,
con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive
modificazioni ed integrazioni, degli standard di accettazione
predisposti e pubblicati dal Fornitore del servizio universale sul
proprio sito web, nonche' su quello dell'Autorita' di
regolamentazione del settore postale
2. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di
prodotti non omologati», ed accedono alle relative tariffe, le
spedizioni conformi alle condizioni tecniche che definiscono
modalita' di prelavorazione e confezionamento, predisposte e
pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio
universale, nonche' su quello dell'Autorita' di regolamentazione del
settore postale.
3. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di
prodotti omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni
di cui al comma 2 rese conformi anche alle condizioni tecniche che
definiscono procedure e modalita' operative per l'omologazione,
predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del
servizio universale, nonche' su quello dell' Autorita' di
regolamentazione del settore postale.
4. Alle spedizioni che rispettano gli standard di accettazione di
cui al comma 1 non prelavorate e confezionate ai sensi dei commi 2 e
3 si applicano, nei primi sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le tariffe previste per le spedizioni omologate con
destinazione extraurbana, corrispondenti allo scaglione di peso e
alle quantita' oggetto della spedizione.


                               Art. 8 

Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali
del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005 citati in premessa nella
parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate per i
prodotti postali spediti dalle imprese editrici di quotidiani e
periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46.
Restano confermate, per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto, le disposizioni di cui al decreto 30 marzo 2010 del
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.


                               Art. 9 

Le disposizioni del presente decreto possono essere oggetto di
modifica in esito agli effetti derivanti dalla trasposizione
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle
premesse.
In particolare, dal 1° gennaio 2011 le tariffe e la disciplina di
cui al presente decreto sono applicabili anche agli operatori postali
abilitati alla fornitura di servizi postali universali sul territorio
nazionale diversi dal fornitore del servizio universale. Con la
medesima decorrenza e' consentito agli operatori postali di stipulare
singoli accordi che prevedano, in presenza di particolari condizioni
quali volumi, concentrazione geografica o temporale, l'applicazione
di tariffe piu' favorevoli per la spedizione di prodotti editoriali.


                               Art. 10 

Gli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, E di cui agli articoli
3, 5, 6 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010


Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
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