Chat with us, powered by LiveChatAmmortizzatori sociali in deroga: nuove risorse assegnate alle Regioni Liguria e Molise - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

Ammortizzatori sociali in deroga: nuove risorse assegnate alle Regioni Liguria e Molise

|Novità
12 agosto 2010

Risorse finanziarie - immagine di Andrew NetzlerPubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti del 12 luglio 2010 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato, rispettivamente, alle Regioni Liguria e Molise, 20 milioni di euro, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, nonchè agli apprendisti e ai lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Nell'ambito degli accordi governativi raggiunti presso lo stesso Ministero con la Regione Liguria, in data 23 marzo 2010, e con la Regione Molise, in data 5 maggio 2010, con il quale sono state attribuite le suddette risorse finanziarie:

  • in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
  • in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle due Regioni, d'intesa con le parti sociali.

GURI n. 186 del 11 agosto 2010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 luglio 2010

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguiria. (Decreto n.
53245). (10A09663)

 
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 23 marzo 2010, con il quale
sono stati attribuiti alla regione Liguria € 20 milioni per la
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella regione Liguria;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati € 20 milioni alla regione Liguria al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima.


                               Art. 2 

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione
e formazione, pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), gravera'
sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.


                               Art. 3 

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70%
delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di
cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del
sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.


                               Art. 4 

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nella regione Liguria, d'intesa con le
parti sociali.


                               Art. 5 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e la regione Liguria sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti


GURI n. 187 del 12 agosto 2010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 luglio 2010

Assegnazione  di  risorse   finanziarie   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Molise. (Decreto n.
53255). (10A09702)

 
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 5 maggio 2010, con il quale
sono stati attribuiti alla Regione Molise € 20 milioni per la
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella Regione Molise;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati € 20 milioni alla Regione Molise al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima.


                               Art. 2 

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione
e formazione, pari ad euro 20.000.000,00, gravera' sullo stanziamento
di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.


                               Art. 3 


Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70%
delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di
cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del
sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.


                               Art. 4 

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Molise, d'intesa con le
parti sociali.


                               Art. 5 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e la Regione Molise sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
;