Chat with us, powered by LiveChatEnergia: approvato il decreto per la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni cip 6/92 - FASI
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Energia: approvato il decreto per la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni cip 6/92

|Novità
29 settembre 2010

Fiamma - immagine di FrancoPLo scorso 2 agosto il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto che definisce i parametri per la quantificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei corrispettivi da erogare ai soggetti produttori che intendono anticipare l’uscita dal regime di incentivazione CIP 6/92, nonchè le modalità e le tempistiche di erogazione degli importi spettanti. Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il provvedimento Cip 6/92 rientra tra i meccanismi "tradizionali" di incentivazione dell'energia, ovvero quei meccanismi che promuovono la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili e assimilate attraverso la remunerazione dell'energia a un prezzo garantito.

La risoluzione volontaria oggetto del decreto, ai sensi della Legge Sviluppo, interessa potenzialmente impianti a gas naturale per complessivi 2000 MW per i quali a suo tempo gli operatori hanno presentato la manifestazione di interesse.

I corrispettivi da erogare ai produttori di energia elettrica che volontariamente risolvono le convenzioni sono calcolati sulla base del costo evitato di impianto e della disponibilità a mantenere in esercizio l’impianto fino a tre anni dall’avvenuta risoluzione, per esigenze di sicurezza del sistema elettrico.

I tempi di erogazione dei corrispettivi per le risoluzioni sono fissati secondo due tranches:

  • l’80% dell’importo entro 31 gennaio 2011,

  • il restante 20% al 31 maggio 2011.

Sono previsti inoltre successivi provvedimenti per definire analoghi parametri e modalità per la risoluzione delle convenzioni riguardanti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

La misura sarà pubblicata ed entrerà in vigore solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti: da quel momento scatteranno i 30 giorni di tempo a disposizione degli operatori per la presentazione della domanda vincolante.

Il GSE accetterà le richieste di risoluzione solo se le verifiche di convenienza per il sistema, secondo i parametri indicati dal decreto, daranno esito positivo.

Legge Sviluppo

GSE

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