Chat with us, powered by LiveChatSismabonus: linee guida per la classificazione del rischio - FASI
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Sismabonus: linee guida per la classificazione del rischio

|Novità
16 gennaio 2020

SismabonusPubblicate le linee guida aggiornate per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni. Il provvedimento definisce anche le modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati, necessaria per ottenere il sismabonus.

Come funziona il sismabonus 

Le linee guida sono contenute nel decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020, che va a modificare il decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017, insieme alle disposizioni legislative nazionali e ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste, estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili.

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Come vengono definite le classi di rischio sismico

Le linee guida definiscono 8 classi di rischio sismico, in ordine crescente dalla lettera A+ alla lettera G. La determinazione della classe di rischio può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi:

  • il metodo convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sui normali metodi di analisi previsti dalle attuali norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento;
  • il metodo semplificato: si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all'adozione di interventi di tipo locale.

Per la determinazione della classe di rischio si fa riferimento a due parametri:

  • la perdita annuale media attesa (PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell'edificio privo del suo contenuto;
  • l'indice di sicurezza (IS-V) della struttura, definito come il rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo (PGA) che determina il raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV) nello specifico sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di un nuovo edificio.

Procedure per l'attestazione degli interventi

L'efficacia degli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico viene attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza.

Il progettista dell'intervento assevera, sulla base delle linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato.

Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi e l'asseverazione della classe di rischio devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico per l'edilizia, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. 

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

Sia l'asseverazione del rischio che le altre attestazioni devono essere depositate presso lo sportello unico per l'edilizia e consegnate al committente per l'ottenimento del sismabonus.

> Decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020

> Allegato A

> Allegato B

> Testo coordinato del decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017

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