Chat with us, powered by LiveChatLavoro: guida alla decontribuzione per contratti di solidarieta' - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

Lavoro: guida alla decontribuzione per contratti di solidarieta'

|Novità
28 novembre 2017

Contratti di solidarietàAggiornato il 28 novembre 2017 Le scadenze e le modalità per richiedere la riduzione contributiva a favore delle imprese che hanno attivato contratti di solidarietà.

Legge Bilancio – sgravi contributivi strutturali per assunzioni giovani

Contratti solidarieta' - come ottenere riduzione contributi

Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti e le indicazioni operative per accedere alla decontribuzione per i contratti di solidarietà a valere sui fondi 2017.

I requisiti e le modalità per l’accesso alla decontribuzione prevista dal decreto legislativo n. 510/96 a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà sono stati infatti aggiornati con il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tra le principali innovazioni del provvedimento vi è la necessità che l’impresa dichiari nell’istanza la propria stima del quantum della riduzione contributiva richiesta.

Lavoro - sgravi contributivi per conciliazione in contratti aziendali

Chi sono i beneficiari

Per il solo anno 2017 la riduzione contributiva è destinata alle imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del dlgs n. 148/2015, nonché alle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.

Per gli anni 2018 e seguenti, invece, destinatarie della riduzione contributiva sono:

  • le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del dlgs n. 148/2015,
  • le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Come si applica la riduzione contributiva

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 20 marzo 2014 (convertito nella legge n. 78-2014), per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda ha per oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto.

Come presentare la domanda di agevolazione

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet del Ministero del Lavoro, dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

Nella domanda l’impresa deve dichiarare la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.

All’istanza va inoltre allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

Al solo fine di un primo monitoraggio della spesa delle singole istanze, la domanda deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’INPS, o all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a quest'ultima gestione previdenziale.

La valutazione delle domande sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione. In caso di esaurimento delle risorse annue disponibili, le domande potranno essere ripresentate a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo.

Circolare Ministero del Lavoro n. 18 del 22 novembre 2017

I chiarimenti successivi

La circolare del 22 novembre è stata integrata con un ulteriore provvedimento a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle imprese.

Con la circolare n. 19 del 27 novembre 2017 il Ministero ha chiarito che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In presenza di più accordi di solidarietà, anche se consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.  

> Circolare n. 19 del 27 novembre 2017

;