Chat with us, powered by LiveChatCircolare 43-E/2009 Scudo Fiscale pubblicata dall'Agenzia delle Entrate - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

Circolare 43-E/2009 Scudo Fiscale pubblicata dall'Agenzia delle Entrate

|Novità
31 ottobre 2009
Svizzera, Château de Chillon - foto di Eric HillL'Agenzia delle Entrate ha rilasciato sabato 10 ottobre 2009 la Circolare n. 43/E - Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Il testo è la versione definitiva della bozza pubblicata a metà settembre contestualmente all'apertura di un "Forum" sul sito dell'Agenzia. L'obiettivo era raccogliere in fretta i quesiti dei contribuenti e degli addetti ai lavori vista la scadenza ravvicinata per usufruire dei benefici dello scudo fiscale, il prossimo 15 dicembre 2009.

Tra i punti da chiarire più attesi, la circolare precisa in dettaglio l'applicazione dello scudo in caso di interposta persona, elencando le tipologie di Trust che sono  da ritenere fittiziamente interposti.

Specifica poi che è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle attività detenute all’estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul “monitoraggio fiscale”, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

Chiarito quindi che possono essere regolarizzati gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Riguardo ai tempi, l'Agenzia consente, in caso sussistano "concrete difficoltà che possono essere riscontrate nel rimpatrio o nella regolarizzazione di determinate attività finanziarie che comportano la previa effettuazione di complessi adempimenti da parte del contribuente o degli intermediari", di effettuare  le operazioni di emersione non ancora concluse alla data del 15 dicembre "entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma"; l’imposta straordinaria deve comunque essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009.

Allegato alla circolare c'è l'elenco dei Paesi dai quali è possibile effettuare l’operazione di regolarizzazione. Per Liechtenstein, Svizzera, Montecarlo e San Marino è possibile esclusivamente il rimpatrio.

Il testo della Circolare 43E del 10-10-2009 dell'Agenzia delle Entrate

Il nuovo Modello di dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate approvato in data 28-10-2009.

Istruzioni per la compilazione del modello

;