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Pensioni – come richiedere il prestito APE

|Novità
20 ottobre 2017

APE - Anticipo a garanzia pensionisticaIn vigore il decreto con le modalità di accesso all'APE, l'Anticipo pensionistico dedicato a chi ha almeno 63 anni di età e 20 di contributi.

Legge Stabilita' 2017 - detassazione premi produttivita' e APE sociale

Pensioni – guida all'APE Sociale

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è entrato il vigore il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 150-2017 contentente il regolamento attuativo dell'APE, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica previsto dalla legge di Bilancio 2017.

Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, a soggetti che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni.

La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

La legge di bilancio ha istituito un Fondo di garanzia per l'accesso allo strumento, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l'anno 2017, che sarà ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso.

Pensioni – dal 2017 uscita dal lavoro con prestiti Ape

Chi può richiedere l'APE

L'APE può essere richiesto dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali in possesso dei requisiti previsti dalla legge di Bilancio 2017.

Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto, come certificata dall'INPS, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dpcm, attraverso la domanda di APE, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti. Non possono ottenere l'APE i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La domanda di certificazione del diritto all'APE deve essere presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato, secondo il modello allegato al decreto.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, l'INPS comunica al richiedente la certificazione del diritto al beneficio o il rigetto della domanda.

A quanto ammonta la quota mensile

L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili, mentre l'importo massimo mensile non può superare rispettivamente:

  • il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;
  • l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
  • l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
  • il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

Come presentare la domanda

Il soggetto in possesso della certificazione presenta la domanda di Anticipo pensionistico all'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato.

Nella domanda di APE devono essere comprese:

  • la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;
  • la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;
  • l'istanza di accesso al fondo di garanzia.

Inoltre, nella domanda di APE il soggetto richiedente deve indicare:

  • se vuole accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;
  • l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo;
  • l'importo di eventuali rate per debiti erariali;
  • l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;
  • l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente deve presentare all'INPS la domanda di pensione di vecchiaia.

Qual è l'iter di approvazione

L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente la domanda di APE, con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al relativo Fondo di garanzia, e all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza.

A sua volta l'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, o l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa, che viene poi comunicata all'impresa assicuratrice ai fini dell'accettazione della proposta di assicurazione.

Una volta accettati e pubblicati questi documenti, l'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE.

Accordi quadro con banche e imprese assicuratrici

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i ministri dell'Economia e del Lavoro stipuleranno un accordo quadro con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e uno con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) per definire, rispettivamente, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento e i termini e le modalità di adesione da parte degli istituti finanziatori, da una parte, e la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza e i termini e le modalità di adesione da parte delle imprese assicuratrici, dall'altra, oltre alle specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra questi soggetti e l'INPS.

L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le modalità di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, saranno disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto in sede di domanda di APE, è incluso nelle valutazioni svolte ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento e, pertanto, previsto originariamente nel contratto, senza alcuna successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento dell'adeguamento.

Come avviene l'erogazione

L'istituto finanziatore accredita il prestito sul conto corrente indicato dal richiedente, a lui intestato o cointestato, su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Inoltre, provvede al versamento della commissione di accesso al Fondo di garanzia e al pagamento del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.

In caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.

Come funziona il Fondo di garanzia

La garanzia del Fondo copre fino all'80 per cento del debito residuo e può essere attivata:

  • laddove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
  • qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
  • laddove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;
  • qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.

La garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo e se tale non veridicità era nota all'istituto finanziatore.

Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

> Dpcm n. 150-2017

Photo credit: Hamza Butt

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