Chat with us, powered by LiveChatEcobonus – nuova guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni - FASI
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Ecobonus – nuova guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni

|Novità
14 settembre 2017

Ecobonus - Photo credit: Images MoneyAggiornata la guida alle agevolazioni per il risparmio energetico con le novità sulla cessione del credito per gli interventi sui condomini.

Ecobonus – condomini, ok cessione credito alle banche

Ecobonus – vademecum ENEA per riqualificazione energetica condomini

L'Agenzia delle Entrate pubblica la versione aggiornata della guida "Le agevolazioni per il risparmio energetico". Aggiornamento reso necessario dalle ultime novità previste dalla Manovrina (Dl 50/2017) in materia di ecobonus sui lavori condominiali, e in particolare dalla cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica.

Guida all'ecobonus

La legge di bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2017 nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La proroga riguarda anche la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Ecobonus - arriva il provvedimento per i condomini

È stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Inoltre, per questi interventi sono riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.

In tal caso, infatti, sarà possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Anche gli Istituti autonomi per le case popolari possono beneficiare di queste maggiori detrazioni per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, chi ha diritto alle detrazioni per i lavori condominiali, può scegliere di cedere il corrispondente credito secondo le modalità definite con appositi provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate.

La guida dell'Agenzia delle Entrate descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

La versione aggiornata include una sezione relativa alla cessione del credito per gli interventi sui condomini.

Cessione del credito per interventi su edifici condominiali

"Le regole per la cessione del credito relativo alle spese del 2016. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).

Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:

  • la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015;
  • il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti;
  • la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati;
  • il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.

Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazioneda parte del condominoe della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:

  • il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale;
  • il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato. I dati da comunicare sono: il totale della spesa sostenuta nel 2016; l’elenco dei bonifici effettuati; il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito; l’importo del credito ceduto da ciascun condomino; il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. La comunicazione va fatta, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione".

Cessione del credito per le spese effettuate dai soggetti incapienti

"Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche".

Cessione del credito, derivante dalle maggiori detrazioni del 70 e 75%, da parte di soggetti diversi dagli incapienti

"Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione".

Regole per la cessione dei crediti relativi a spese effettuate dal 2017 al 2021

"Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il credito cedibile. Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:

  • alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni del 70 e del 75%.

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo. Come avviene la cessione. Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre ai propri dati.

L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

  • comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace;
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.

I condòmini appartenenti ai cosiddetti “condomini minimi” che, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente. Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima descritta.

Come si utilizza il credito ricevuto. Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Con apposita risoluzione l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare nel modello F24 per usufruire del credito e fornirà le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

I controlli dell’agenzia. Se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, l’Amministrazione recupera il credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti".  

> Guida alle agevolazioni per il risparmio energetico

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