Chat with us, powered by LiveChatTurismo - Legge 128-2017 per valorizzazione ferrovie e mezzi storici - FASI
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Turismo - Legge 128-2017 per valorizzazione ferrovie e mezzi storici

|Novità
24 agosto 2017

Ferrovie turisticheIn vigore dal 7 settembre la legge n. 128-2017 per la realizzazione di ferrovie turistiche in aree di pregio naturalistico o archeologico.

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Arriva in Gazzetta ufficiale la legge n. 128 del 9 agosto 2017 che prevede l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico e la valorizzazione dei tracciati ferroviari, delle stazioni, delle relative opere d'arte e pertinenze e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

Tali infrastrutture resteranno nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili degli interventi di mantenimento in esercizio, manutenzione e messa in sicurezza finanziati nell'ambito di Contratti di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse delle Regioni competenti.

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Le linee da valorizzare ad uso turistico

Un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dei Beni e delle attività culturali e dell'Economia e delle finanze, classificherà come “ad uso turistico” le tratte ferroviarie, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purchè sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri.

In deroga a questo principio, un ulteriore decreto individuerà come tratte ad uso turistico una serie di linee, a condizione che risultino finanziate nell'ambito di Contratti di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse delle Regioni competenti.

Le tratte in questione sono:

  • a) Sulmona-Castel di Sangro;
  • b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
  • c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
  • d) Sacile-Gemona;
  • e) Palazzolo-Paratico;
  • f) Castel di Sangro-Carpinone;
  • g) Ceva-Ormea;
  • h) Mandas-Arbatax;
  • i) Isili-Sorgono;
  • l) Sassari-Palau Marina;
  • m) Macomer-Bosa;
  • n) Alcantara-Randazzo;
  • o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
  • p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
  • q) Noto-Pachino;
  • r) Asciano-Monte Antico;
  • s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
  • t) Fano-Urbino.

I rotabili storici

La legge individua inoltre come rotabili storici:

  • i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
  • le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

Con decreti del Mibact verranno disciplinati i requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici e l'iscrizione di questi mezzi ad un'apposita sezione del registro di immatricolazione nazionale.

Gestione dei servizi di trasporto turistico

La legge prevede che i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, a bordo e nelle stazioni, siano affidati dalle amministrazioni pubblicando, per almeno 30 giorni, avvisi per la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicando l'avvenuto ricevimento di una candidatura e indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse o candidarsi alla gestione dei servizi possono presentare domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza nazionale o alle Regioni interessate nel caso delle ferrovie regionali.

Resta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti per le attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative e cooperative sociali.

Legge 128-2017

Photo credit: Andrei Birsan

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