Chat with us, powered by LiveChatGuida a cassa integrazione alluvione Emilia-Romagna e bonus autonomi - FASI
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Guida a cassa integrazione alluvione Emilia-Romagna e bonus autonomi

|Novità
06 novembre 2023

Lavoro - Photo credit: ELEVATE on PexelsCon un nuovo messaggio l'INPS fornisce chiarimenti sulla CIG per i lavoratori dipendenti delle imprese colpite dalle alluvioni di maggio in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il cosiddetto “ammortizzatore sociale unico” previsto dal decreto Alluvione insieme all'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti.

In vigore il decreto Alluvione: tutti gli aiuti per l'Emilia-Romagna

Con due circolari dell'8 giugno scorso, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ha stabilito le regole per l'accesso alle due misure di aiuto previste dal decreto Alluvione n. 61-2023 per sostenere i lavoratori, dipendenti e non, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e finanziate con un totale di oltre 900 milioni di euro (620 milioni per la cassa integrazione emergenziale e 253,6 milioni per il bonus autonomi).

Il 14 giugno è poi arrivata un'integrazione alla circolare sulla CIG, con precisazioni in merito alle condizioni di accesso all'ammortizzatore sociale unico, e il 16 giugno, con un ulteriore messaggio, l'INPS ha fornito nuove istruzioni operative e procedurali relativamente alla cassa integrazione e chiarimenti sul bonus autonomi. Le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive relative alla CIG, invece, sono state pubblicate con messaggio del 22 giugno.

L'ultimo tassello è il messaggio n. 3825 del 31 ottobre 2023, che, oltre a chiarire il significato delle risultanze degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto previdenziale del contribuente, illustra nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo anche indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica di una precedente istanza.

Cassa integrazione per lavoratori delle zone colpite dall'alluvione

Il sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale “unico” è previsto a favore dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali e dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, sempre in conseguenza dell'alluvione.

In particolare, la cassa integrazione emergenziale è destinata a:

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023.
  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023;
  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Su questi requisiti l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni con il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023, precisando che:

  • considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023);
  • l'impossibilità a prestare attività lavorativa perchè la sede è ubicata in uno dei Comuni alluvionati non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo;
  • nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati - l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. 

Già con la circolare dell'8 giugno l'INPS aveva invece chiarito che il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale ordinari ed è erogato, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, direttamente dall’INPS ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti illustrati per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro che hanno già inoltrato domanda di cassa integrazione ordinaria, assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015, nonché di cassa integrazione speciale agricola (CISOA), e preferiscano optare per la nuova misura di sostegno con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, devono richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento della prima istanza e presentare la domanda per accedere alla nuova misura di sostegno.

I termini di presentazione delle domande sono stati fissati a decorrere dal 15 giugno 2023 ed entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, devono compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, così da consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Con il messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e illustrato le modalità di gestione dell’istruttoria e di pagamento della prestazione. In particolare, l'Istituto ha spiegato che le domande devono essere compilate e trasmesse attraverso un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

In caso di superamento dei controlli le domande sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento, che viene attivata in automatico dal sistema in tutti i casi in cui sono superati i controlli definiti a livello istruttorio. La misura di sostegno è concessa nel limite massimo complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023, raggiunto il quale, il sistema blocca l’invio in pagamento delle domande in istruttoria.

Successivamente, con il messaggio n. 2235 del 22 giugno 2023, l'Istituto ha fornito le istruzioni relative alle modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l'ammortizzatore sociale unico.

Gli ultimi chiarimenti INPS sono arrivati con il messaggio n. 3825 del 31 ottobre 2023 e riguardano gli esiti delle domande scartate in accettazione, gli esiti in caso di soggetti irreperibili e le istruzioni operative per le aziende agricole. In più, l'INPS ha fornito precisazioni sulla gestione delle domande di rettifica di istanze già inviate. In particolare, a partire dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

Tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa). Le domande che, a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata, presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. La seconda, quindi, viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, sia con riferimento alla mensilità richiesta che ai limiti imposti dai commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023.

Consulta la Circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 – Cassa integrazione emergenziale

Consulta il Messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023

Consulta il Messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023

Consulta il Messaggio n. 2325 del 22 giugno 2023

Consulta il Messaggio n. 3825 del 31 ottobre 2023

Indennità una tantum per lavoratori autonomi

Anche il bonus autonomi viene erogato direttamente dall'INPS, ma la platea dei destinatari è composta in questo caso da:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa

che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente – o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente - in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.

L’indennità una tantum è riconosciuta, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione di durata non superiore a 15 giorni e comunque entro un massimo erogabile a ciascun lavoratore di 3mila euro. I periodi di sospensione coperti dal bonus quindi sono al massimo sei, da 15 giorni l'uno, nell'arco dei quattro mesi maggio-agosto, ma possono essere anche continuatitivi.

Le domande potevano essere presentate all’INPS dal 15 giugno al 30 settembre 2023, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. I chiarimenti relativi al bonus autonomi sono contenuti, oltre che nella circolare n. 54 dell'8 giugno, anche nel messaggio n. 2264 del 16 giugno.

Consulta la Circolare n. 54 dell'8 giugno 2023 – Indennità una tantum

Consulta il Messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023

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