Chat with us, powered by LiveChatL. 92/2012: incentivi Inps alle lavoratrici per servizi di infanzia - FASI
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L. 92/2012: incentivi Inps alle lavoratrici per servizi di infanzia

|Novità
18 giugno 2013

Pregnant womenSono in arrivo contributi economici destinati alle lavoratrici e finalizzati alla copertura degli oneri per i servizi per l'infanzia e di baby-sitting. Il finanziamento – a valere sulla Legge n. 92 del 28 giugno 2012, che ha introdotto la misura in via sperimentale per gli anni 2013-2015 – potrà essere richiesto all'Inps, in alternativa al congedo parentale, dal 1° al 10 luglio 2013.

Gli incentivi – previsti per un periodo massimo di sei mesi e solo sotto rinuncia di fruizione del congedo parentale – prevedono, alternativamente, la copertura di:

  • oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati
  • spese per il servizio di baby-sitting.

Nel primo caso, il contributo viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante la fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia;

Nel secondo caso, invece, il contributo viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher), che devono essere ritirati dalle beneficiarie presso la sede provinciale Inps territorialmente competente per il luogo di residenza o di domicilio temporaneo dichiarato nella domanda.

Possono presentare richiesta di contributo, tramite invio telematico al sito dell'Inps:

  • le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;
  • le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando;
  • le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione delle relative mensilità di congedo parentale.

Nel caso di lavoro part-time, le lavoratrici possono accedere al contributo in misura proporzionata alla loro prestazione lavorativa; mentre per quelle iscritte alla gestione separata, il finanziamento avrà una durata massima di tre mesi.

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