Chat with us, powered by LiveChatAmmortizzatori sociali: assegnate le risorse a Sicilia, Friuli, Sardegna e Basilicata - FASI
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Ammortizzatori sociali: assegnate le risorse a Sicilia, Friuli, Sardegna e Basilicata

|Novità
27 ottobre 2011

Euro banknotes - foto di Mattes

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito, tra le Regioni Sicilia, Friuli, Sardegna e Basilicata, nuovi fondi per la concessione o la  proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime.

A seguito degli accordi governativi raggiunti presso il citato Ministero, il totale attribuito ammonta a 134 milioni di euro, ripartito come segue:

  • 50 milioni di euro alla Sicilia;
  • 10 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia;
  • 50 milioni di euro alla Sardegna;
  • 24 milioni di euro alla Basilicata.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, il loro utilizzo temporale ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro che ciascuna Regione stipulerà d'intesa con le parti sociali.

I decreti di assegnazione del 3 ottobre scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2011:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 ottobre 2011 n. 61994

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sicilia. (Decreto n.
61994). (11A13699)

 

 


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo Governo-regioni del 16 dicembre 2010;
Visto l'accordo Governo-regioni del 20 aprile 2011;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 14 giugno 2011, con il
quale, sono stati attribuiti alla Regione Sicilia € 50 milioni per la
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di stanziare 50 milioni di euro per la
concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti
di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di
mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei
lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione
Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati alla Regione Sicilia € 50 milioni al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima.


                               Art. 2 

L'onere complessivo, pari a euro 50.000.000, e' posto a carico del
Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.


                               Art. 3 

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:
a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al
30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le
risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR - FSE e' imputato il 30% delle
risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1°
maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse
per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR - FSE e' imputato il 40% delle
risorse per i sostegni al reddito.


                               Art. 4 

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi dalla Regione Sicilia, d'intesa con le
parti sociali.


                               Art. 5 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e la Regione Sicilia sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

DECRETO 3 ottobre 2011 n. 61995

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Friuli Venezia Giulia.
(Decreto n. 61995). (11A13692)

 

 


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il
quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la
proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;
Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;
Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 16 giugno 2011,
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il
quale sono state attribuite, alla Regione Friuli Venezia Giulia,
risorse finanziarie pari complessivamente ad € 10 milioni per la
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella Regione medesima;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati € 10 milioni alla Regione Friuli Venezia Giulia, al
fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa,
di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima.


                               Art. 2 

L'onere complessivo, pari ad euro 10.000.000, gravera' sullo
stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.


                               Art. 3 

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:
a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al
30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse
per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle
risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal
01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse
per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle
risorse per i sostegni al reddito.


                               Art. 4 

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d'intesa con le
parti sociali.


                               Art. 5 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

DECRETO 3 ottobre 2011 n. 61996

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sardegna. (Decreto n.
61996). (11A13691)

 

 


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;
Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15 luglio 2011, con il
quale, sono stati attribuiti alla Regione Sardegna € 50 milioni per
la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di stanziare 50 milioni di euro per la
concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti
di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di
mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei
lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione
Sardegna;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati alla Regione Sardegna € 50 milioni al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima.


                               Art. 2 

L'onere complessivo, pari a euro 50.000.000 , e' posto a carico del
Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.


                               Art. 3 

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:
a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al
30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le
risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle
risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1°
maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse
per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle
risorse per i sostegni al reddito.


                               Art. 4 

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi dalla Regione Sardegna, d'intesa con le
parti sociali.


                               Art. 5 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e la Regione Sardegna sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

DECRETO 3 ottobre 2011 n. 61997

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Basilicata. (Decreto
n. 61997). (11A13700)

 

 


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo Governo-regioni del 16 dicembre 2010;
Visto l'accordo Governo-regioni del 20 aprile 2011;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 15 giugno 2011, con il
quale, sono stati attribuiti alla Regione Basilicata € 24 milioni per
la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di stanziare 24 milioni di euro per la
concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti
di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di
mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei
lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione
Basilicata;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati alla Regione Basilicata € 24 milioni al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella regione medesima.


                               Art. 2 

L'onere complessivo, pari a euro 24.000.000, e' posto a carico del
Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.


                               Art. 3 

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:
a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al
30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le
risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR - FSE e' imputato il 30% delle
risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1°
maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse
per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle
risorse per i sostegni al reddito.


                               Art. 4 

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi dalla Regione Basilicata, d'intesa con
le parti sociali.


                               Art. 5 

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e la Regione Basilicata sono tenuti a controllare
e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione
delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne
riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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