Chat with us, powered by LiveChatAbruzzo: 43,8 milioni di euro per la ricostruzione - FASI
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Abruzzo: 43,8 milioni di euro per la ricostruzione

|Novità
24 agosto 2011

L'Aquila earthquake - foto di Raboe001L'Ordinanza n. 3959 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito lo stanziamento di nuovi fondi da erogare per interventi diretti alla ripresa delle attività produttive abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 agosto scorso, destina alla Regione risorse pari a 43,8 milioni di euro.

Gli aiuti sono rivolti alle imprese con sede nei Comuni del cosiddetto “cratere” e saranno erogati con le modalità di cui alla decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2009 C(2009)8042 ("Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2011

Ulteriori  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(Ordinanza n. 3959). (11A11280)

 
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio
2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896
del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10
novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre
2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n.
3942 del 17 maggio 2011, n. 3945 del 13 giugno 2011 e n. 3950 del 30
giugno 2011;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra
nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del
dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile
2009;
Viste la nota del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo del 13 gennaio 2011 e la nota del Capo del dipartimento per
la programmazione ed il coordinamento della politica economica del 23
marzo 2011;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2009)8042 del 16
ottobre 2009;
Considerata la necessita' di assicurare il reperimento - in via
aggiuntiva rispetto a quanto indicato in via provvisoria nella
decisione della Commissione europea n. C(2009)8042 del 16 ottobre
2009 - delle risorse necessarie a garantire la ripresa delle
attivita' produttive gravemente danneggiate a seguito del sisma del 6
aprile 2009;
Visti gli esiti dell'incontro tenutosi presso il dipartimento della
protezione civile il giorno 21 luglio 2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' produttive che
hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del sisma
del 6 aprile 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere un contributo, nel limite massimo complessivo
di € 43.800.000,00, in favore delle imprese con sede nei comuni
elencati nei decreti del Commissario delegato n. 3 ed 11
rispettivamente del 16 aprile e 17 luglio 2009, da erogare con le
modalita' di cui alla decisione della Commissione europea del 16
ottobre 2009 C(2009)8042 ed al netto di eventuali rimborsi
assicurativi, indennizzi o contributi pubblici conseguiti per le
medesime voci di danno.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle
risorse stanziate per la ricostruzione di cui all'articolo14, comma 1
del decreto-legge n. 39 del 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2011

Il Presidente : Berlusconi
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2011
Ulteriori  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(Ordinanza n. 3959). (11A11280)
 
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio
2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896
del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10
novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre
2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n.
3942 del 17 maggio 2011, n. 3945 del 13 giugno 2011 e n. 3950 del 30
giugno 2011;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra
nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del
dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile
2009;
Viste la nota del Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo del 13 gennaio 2011 e la nota del Capo del dipartimento per
la programmazione ed il coordinamento della politica economica del 23
marzo 2011;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2009)8042 del 16
ottobre 2009;
Considerata la necessita' di assicurare il reperimento - in via
aggiuntiva rispetto a quanto indicato in via provvisoria nella
decisione della Commissione europea n. C(2009)8042 del 16 ottobre
2009 - delle risorse necessarie a garantire la ripresa delle
attivita' produttive gravemente danneggiate a seguito del sisma del 6
aprile 2009;
Visti gli esiti dell'incontro tenutosi presso il dipartimento della
protezione civile il giorno 21 luglio 2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' produttive che
hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del sisma
del 6 aprile 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere un contributo, nel limite massimo complessivo
di € 43.800.000,00, in favore delle imprese con sede nei comuni
elencati nei decreti del Commissario delegato n. 3 ed 11
rispettivamente del 16 aprile e 17 luglio 2009, da erogare con le
modalita' di cui alla decisione della Commissione europea del 16
ottobre 2009 C(2009)8042 ed al netto di eventuali rimborsi
assicurativi, indennizzi o contributi pubblici conseguiti per le
medesime voci di danno.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle
risorse stanziate per la ricostruzione di cui all'articolo14, comma 1
del decreto-legge n. 39 del 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2011

Il Presidente : Berlusconi


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