Chat with us, powered by LiveChatMEF: definito il contributo di revisione cooperativa per il biennio 2011-2012 - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

MEF: definito il contributo di revisione cooperativa per il biennio 2011-2012

|Novità
15 aprile 2011

Euro banknotes - foto di Julien JorgeIl 10 febbraio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato i decreti in cui viene determinata la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi e dalle Banche di Credito Cooperativo per le spese relative alla revisione da corrispondere il biennio 2011-2012. Il versamento deve essere effettuato entro il 10 luglio 2011. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Enti Cooperativi

Le modalità di accertamento e di riscossione sono quelle stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla  base  dei  seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce e  importo Numero soci
Capitale sottoscritto
Fatturato
€ 280 fino a 100 fino a € 5.160 fino a € 75.000
€ 680 da 101 a 500 da € 5.160,01 a
€ 40.000
€ 75.000,01 a
€ 300.000
€ 1.350 superiore 500 superiore a € 40.000 da € 300.000,01 a
€ 1.000.000
€ 1,730 superiore 500 superiore a € 40.000 da € 1.000.000,01 a
€ 2.000.000
€ 2.380 superiore 500

superiore a
€ 40.000

superiore a
€ 2.000.000
superiore a € 40.000

I contributi così determinati sono aumentati:

  • del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
  • del 30%  per gli enti cooperativi di cui all’art. 3 della legge 8 novembre  1991, n. 381,
  • del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi  compresi  quelli  aventi  sede  nelle  regioni  a statuto speciale, come disposto dall’art. 20, comma c) della legge 31  gennaio  1992, n. 59.

Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 281 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Su tale importo dovranno essere applicate le maggiorazioni previste per gli enti sottoposti a revisione annuale e per le cooperative edilizie di abitazione.

Per le cooperative di nuova costituzione, il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal versamento del contributo di revisione gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011

I contributi di pertinenza del MSE sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i  seguenti codici tributo:

  • Codice 3010 per:
    – contributo biennale,
    – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta alle cooperative edilizie),
    – interessi per ritardato pagamento,
  • Codice 3011 per:
    – maggiorazione del 10% dovuta dalle coopeartive edilizie,
    – interessi per ritardato pagamento,
  • Codice 3014 per:
    – sanzioni.

GURI n. 83 del 11 aprile 2011

Banche di Credito Cooperativo

Il contributo dovuto dalle Banche di Credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse è corrisposto per il biennio 2011/2012 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce e importo Numero soci Totale attivo

€ 1.980

fino a 980

fino a € 124.000

€ 3.745

da 981 a 1680

da € 124.001 a
€ 290.000

€ 6.660

oltre 1681

oltre € 290.000

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.

Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.  Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

I contributi di pertinenza del MSE sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i  seguenti codici tributo:

  • Codice 3010 per:
    – contributo biennale,
    – maggiorazioni del contributo,
    – interessi per ritardato pagamento,
  • Codice 3014 per:
    – sanzioni.

GURI n. 83 del 11 aprile 2011

In entrambi i casi l’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.

;