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Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato: emanato il Regolamento di riordino

|Novità
20 gennaio 2011

Police blue light - immagine di Fred the OysterIl «Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza» assume la denominazione di «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato» ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno. E' quanto stabilito dal Regolamento di riordino del Fondo stesso, emanato con Decreto n. 244 del 29 ottobre 2010 del Presidente della Repubblica, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento entra in vigore il 2 febbraio 2010.

Si è ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279, allineando la vigente disciplina con l'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e le mutate esigenze di funzionalità del predetto ente.

Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali, provvedendo, in particolare:

  • all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
  • all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;
  • alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
  • alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
  • alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro o di un bene per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità;
  • all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilitaà fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonchè ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Sono previsti infine specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali, nonchè contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.

Fermo restando quanto previsto dal decreto attuativo del Regolamento di riordino, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.

GURI n. 13 del 18 gennaio 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010 , n. 244

Regolamento di riordino del Fondo  di  assistenza  per  il  personale
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0010)

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1279, istitutiva del Fondo di
assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102;
Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.
417;
Ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto
ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione
della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalita' del
predetto ente;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale
della Polizia di Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo
e dell'economia e delle finanze;

Emana


il seguente regolamento:

Art. 1


Natura del Fondo

1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza
assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale
della Polizia di Stato».
2. Il Fondo, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
con sede in Roma, e' posto sotto la vigilanza del Ministero
dell'interno.


                               Art. 2 


Finalita'

1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia
di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli
gia' realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da
altri enti e istituzioni assistenziali.
2. In particolare, il Fondo provvede:
a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di
Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o
qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei
familiari;
b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli
appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed
agli orfani degli stessi;
c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura
dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della
Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
d) alla stipula di contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile e la tutela legale per il personale della
Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso
delle spese legali previsto dalla legge;
e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in
servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave
malattia, per onerosita' delle cure, ovvero per stato di indigenza o
per altro particolare stato di necessita'. La sovvenzione puo'
consistere anche nell'assegnazione di un bene;
f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione
delle quote di anticipo e delle modalita' di recupero delle stesse,
sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del
personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti
collocati a riposo per inabilita' fisica a seguito di lesioni
riportate in servizio, nonche' ai coniugi superstiti o ai dipendenti
collocati a riposo per inabilita' fisica conseguente a lesioni per
incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura
l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e
del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi
aventi finalita' ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti
e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale
della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la
serenita' del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie
estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani,
alle vacanze studio.
4. Il Fondo puo' disporre, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e
l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di
benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale
della Polizia di Stato.


                               Art. 3 


Organi

1. Sono organi del Fondo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.


                               Art. 4 


Il Presidente

1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del
Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre:
a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
programmati dal Consiglio di amministrazione;
b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni
ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica
alla prima adunanza del Consiglio stesso;
c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle
operazioni amministrative e contabili;
d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo;
e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio
preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione
patrimoniale del Fondo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2,
lettera a), c), d) ed e), il Presidente puo' avvalersi del dirigente
preposto al Servizio assistenza e attivita' sociali della Direzione
centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del
Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega,
comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
4. Il medesimo dirigente provvede, altresi', su specifica delega
del Presidente, a:
a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di
amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei
limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' delle norme
statutarie e delle deliberazioni consiliari;
c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal
Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori
dei conti.
5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa
alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto.
Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si
avvale del personale del Servizio assistenza e attivita' sociali
della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di
Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato.


                               Art. 5 


Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo,
programmazione e controllo strategico ed e' composto dal Vice
Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle
funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i
dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del
Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.
2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un
segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del
Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.


                               Art. 6 


Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla
legittimita' e sulla regolarita' contabile della gestione del Fondo.
E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e
da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione,
accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili,
esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo
apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale,
alle verifiche di cassa.
3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a
titolo gratuito.


                               Art. 7 


Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto,
l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento
degli organi sono definite con lo statuto.


                               Art. 8 


Gestione economico-finanziaria

1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo
contabile alle previsioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recependole in un proprio
regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Fondo orienta la propria attivita' nell'ambito delle risorse
disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle
finalita' assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il
reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di
Stato in condizioni di particolare stato di necessita'. Per il
corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153.


                               Art. 9 


Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo e' costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprieta' del Fondo;
b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo
oneroso o gratuito.


                               Art. 10 


Entrate

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) rendite patrimoniali;
b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di
credito;
c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili,
in attuazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, per finalita' di assistenza e previdenza del personale
della Polizia di Stato;
d) le somme di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 e all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n.
45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.


                               Art. 11 


Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti
indispensabile, puo' ricorre al supporto di associazioni di
volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla
legge. L'attivita' di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico
del Fondo.


                               Art. 12 


Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla
gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge
12 novembre 1964, n. 1279, sono abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCHIFANI


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
;