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Fondo Mobilità al Servizio delle Fiere: stanziate le risorse per l’anno 2011

|Novità
14 gennaio 2011

Money icons - immagine di MysidIl Ministero dello Sviluppo Economico, in data odierna, comunica che, nell'ambito del  riparto delle risorse del Fondo per la mobilità al servizio delle Fiere, istituito dalla legge n. 105/2006 allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemifieristici di rilevanza nazionale, in base a quanto disposto dalla legge n. 99/2009, concernente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, è disponibile nel suo stato di previsione uno stanziamento pari a 2 milioni di euro in conto competenza per l’anno 2011.

A valere su tali risorse sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

Le Regioni interessate dovranno presentare i propri programmi di intervento entro il termine di novanta giorni (ovvero entro il 14 aprile 2011), previsto all’art. 1 comma 2 del citato Decreto Interministeriale 11 maggio 2009.

Le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della suddetta legge n. 105/2006 sono state definite dal decreto del 11 maggio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito riportato.

Gazzetta del 28 luglio 2009 - n. 173


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2009

Modalita' di riparto delle risorse del Fondo per la mobilita' al
servizio delle fiere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
27 febbraio 2006, n. 105. (09A08702)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 27 febbraio 2006, n. 105, riguardante «Interventi
dello Stato nel sistema fieristico nazionale»;
Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge
n. 105 del 2006, che - fatti salvi gli interventi previsti dell'art.
45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la
realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della
Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di
Foggia e della Fiera di Padova - dispone l'istituzione del Fondo per
la mobilita' al servizio delle fiere, di seguito denominato Fondo, e
prevede che a valere sulle relative risorse sono concessi contributi
in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio
dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 105 del 2006
che, pur destinando direttamente una quota delle risorse del Fondo
alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di
Bologna, dispone che le modalita' di riparto delle risorse del Fondo,
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello sviluppo economico subentrato nelle
predette competenze al Ministero delle attivita' produttive, e l'art.
1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che e'
ulteriormente intervenuto sull'assetto dei Ministeri, reistituendo,
fra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che - rifinanziando congiuntamente il Fondo e gli interventi di cui
all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
riconducendo anche tali interventi al medesimo Fondo - autorizzava
un'ulteriore spesa quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007 a favore del Fondo e degli interventi, per la
realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della
Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di
Foggia e della Fiera di Padova;
Tenuto conto della competenza regionale in materia fieristica, del
mutato assetto delle competenze statali relative a tale riparto di
fondi per effetto dei predetti interventi normativi, nonche' degli
stanziamenti conseguentemente iscritti negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri interessati, ivi compresi i residui
relativi agli anni 2007 e 2008 e le proiezioni per gli anni
successivi, delle variazioni apportate nel tempo a tali stanziamenti
e degli impegni assunti;
Considerato che il trasferimento dei predetti fondi, tenuto conto
anche della tipologia degli interventi da effettuare, e'
necessariamente destinato alle Regioni per interventi che prevedano
il loro utilizzo diretto da parte delle Regioni stesse o l'erogazione
dei relativi contributi agli enti locali territoriali interessati e,
solo residualmente - e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato e, in mancanza di diverse
disposizioni o interventi, nel limite del regime de minimis di cui al
Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 - l'erogazione di
contributi a favore di eventuali soggetti privati attuatori;
Ritenuto opportuno individuare, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
modalita' di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo che
tengano conto delle finalizzazioni direttamente indicate dal
legislatore statale e permettano di individuare la destinazione di
tutte le somme residue sulla base di un procedura trasparente di
valutazione delle esigenze rappresentate dalle singole regioni;
Acquisito in data 8 aprile 2009 il parere favorevole della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;

Decreta:


Art. 1.



1. L'importo complessivo degli stanziamenti relativi al Fondo di
cui in premessa e' ripartito fra le Regioni nelle misure di seguito
indicate:
a) 3 milioni di euro a favore della Regione Emilia Romagna, per la
realizzazione di infrastrutture per la mobilita' al servizio della
Fiera di Bologna;
b) le restanti disponibilita' a favore delle regioni individuate
con le modalita' di cui al comma 2, per la realizzazione di
infrastrutture per la mobilita' al servizio di sistemi fieristici di
rilevanza nazionale, con priorita' per quelli diversi dalle Fiere al
cui servizio sono gia' destinati specifici interventi ai sensi della
lettera a) e di specifiche diverse disposizioni legislative.
2. L'effettivo trasferimento alle regioni delle risorse di cui al
comma 1, lettera a) e l'ulteriore riparto e il successivo
trasferimento delle risorse di cui al comma 1, lettera b), sono
subordinati alla presentazione di appositi programmi di intervento da
parte delle regioni interessate ed alla positiva valutazione dei
programmi stessi da parte della Commissione di cui al comma 3. I
programmi di intervento di cui al punto a) devono essere presentati
entro novanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento; i
restanti programmi, indicati al punto b), entro il medesimo termine
temporale di novanta giorni a partire dalla comunicazione da parte
del Ministero competente dell'ulteriore effettiva disponibilita' di
risorse finanziarie utilizzabili per i programmi di intervento di cui
al presente decreto.
3. La valutazione dei programmi di intervento presentati e la loro
selezione ai fini del riparto dei fondi di cui al comma 1, lettera
b), sono effettuate da una commissione paritetica composta da quattro
componenti, di cui due rappresentanti dei Ministeri competenti e due
rappresentanti regionali, tutti individuati fra dirigenti o
funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate, dotati di
adeguata competenza tecnica o amministrativa. Per il funzionamento
della commissione non viene percepito alcun compenso ne' rimborso
spese e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
La valutazione e la conseguente assegnazione delle risorse dovra'
avvenire, a cura del Ministero competente, entro centoventi giorni
dal termine di presentazione dei programmi di intervento.
4. Ai fini della selezione dei programmi di intervento e della
ripartizione dei fondi la Commissione di cui al comma 3 da' priorita'
agli interventi al servizio di quartieri fieristici presso cui si
svolgono manifestazioni di livello internazionale o nazionale, ai
programmi di completamento di interventi gia' in corso, ai programmi
che documentano il coinvolgimento, eventualmente anche in termini
finanziari, degli enti locali territoriali interessati e dei soggetti
titolari del quartiere fieristico interessato o titolari di singole
manifestazioni fieristiche di livello internazionale o nazionale che
si svolgono presso lo stesso e, in caso di programmi di intervento
con pari priorita', tiene conto di criteri generali di equa
ripartizione fra le regioni interessate.
5. I relativi provvedimenti di impegno sono adottati con
provvedimento del titolare dell'ufficio dirigenziale generale del
Ministero competente cui sono assegnati i relativi fondi.
6. I provvedimenti di erogazione sono adottati dal titolare
dell'ufficio dirigenziale del Ministero competente cui sono assegnati
i relativi fondi, con le modalita' e secondo la cadenza temporale
indicate in appositi accordi di programma stipulati con la regione
interessata.
7. Il monitoraggio relativo al completo e corretto utilizzo delle
risorse trasferite e' effettuato dai competenti uffici dei Ministeri
competenti avvalendosi anche della commissione paritetica di cui al
comma 3.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2009
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Legge 27 febbraio 2006, n. 105

Legge 23 luglio 2009, n. 99

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