Chat with us, powered by LiveChatDl Sostegni bis: bonus da 1600 euro per lavoratori stagionali, spettacolo e sport - FASI
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Dl Sostegni bis: bonus da 1600 euro per lavoratori stagionali, spettacolo e sport

|Novità
06 luglio 2021

Indennità CovidFino a fine settembre è possibile richiedere le indennità Covid previste dal decreto Sostegni bis (dl 73-2021) a favore di quelle categorie maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus, tra cui: i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Cosa prevede il dl Sostegni bis

L'indennità prevista dal dl Sostegni bis - che arriva fino a 1.600 euro - è gestita dall'INPS; le istruzioni per richiedere il bonus sono contenute nella circolare INPS n. 90 del 29 giugno 2021.

Chi può accedere al bonus 1.600 euro

Oltre ai soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità prevista dal primo decreto Sostegni, possono accedere al bonus da 1.600 euro anche:

  • i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del dl n. 81-2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del dl n. 114-1998, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del dl n. 81-2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 dello stesso decreto. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

A determinate condizioni possono accedere al bonus anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Il dl Sostegni bis prevede anche: un bonus di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato e un bonus di 950 euro per i pescatori autonomi.

Le indennità non sono tra loro cumulabili, ma sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Ad esclusione dei beneficiari delle indennità del primo decreto Sostegni - per i quali è prevista l'erogazione in automatico del bonus - le domande per i bonus del dl Sostegni bis possono essere presentate online all'INPS entro il 30 settembre 2021.

Indennità per i collaboratori sportivi

Prevista un'indennità Covid anche per i collaboratori sportivi, che sarà erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021.

L'indennità è rivolta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, che - in conseguenza dell’emergenza epidemiologica - hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’ammontare del bonus ammonta a:

  • 2.400 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10mila euro annui;
  • 1.600 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4mila e 10mila euro annui;
  • 800 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4mila euro annui.

Consulta il testo del decreto-legge n. 73-2021 in Gazzetta ufficiale

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