Chat with us, powered by LiveChatRafforzamento patrimoniale PMI: in GURI il decreto attuativo sul credito d'imposta - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

Rafforzamento patrimoniale PMI: in GURI il decreto attuativo sul credito d'imposta

|Novità
25 agosto 2020

Decreti attuativi misure patrimonializzazione PMI - Dl RilancioSulla Gazzetta ufficiale del 24 agosto è stato pubblicato il decreto attuativo che rende operativi i due crediti d’imposta previsti dal dl Rilancio a sostegno della patrimonializzazione delle piccole e medie imprese.

Dl Rilancio: due misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

Come annunciato nella prima metà di agosto dal Ministro all’economia Roberto Gualtieri, il governo sta andando avanti in modo deciso con l’attuazione delle tre misure del decreto Rilancio a sostegno delle PMI che decidono di intraprendere la strada del rafforzamento patrimoniale. Per loro infatti sono disponibili:

  • Un credito d’imposta al 20% per le aziende che partecipano all’aumento di capitale;
  • Un credito d’imposta al 50% sulle perdite;
  • Un Fondo da 4 miliardi per sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito delle imprese.

Dopo avere incassato il via libera da Bruxelles, infatti, il 10 agosto Gualtieri ha confermato la firma dei due decreti attuativi che danno il là alle tre misure previste all’articolo 26 del decreto.

Il primo ad essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 agosto è stato quello sulle modalità di attuazione dei due crediti d’imposta. Ma a breve dovrebbe seguire anche la pubblicazione del secondo decreto attuativo - questa volta firmato insieme al Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli - che renderà operativo il “Fondo Patrimonio PMI” gestito da Invitalia.

Finanziamenti SIMEST: salgono i massimali in favore delle imprese che vogliono internazionalizzarsi, incluso quello per la patrimonializzazione

Due crediti d’imposta per le aziende che aumentano il capitale

Per quanto riguarda i crediti d’imposta - per i quali sono stati stanziati 2 miliardi di euro nel 2021- il decreto attuativo pubblicato in GURI prevede la presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate. I termini e la modalità saranno definiti con un Provvedimento dell’Agenzia stessa che, verificata la correttezza dei dati, potrà riconoscere il credito.

Le tempistiche dovrebbero essere particolarmente celeri. Il decreto, infatti, prevede che la pratica venga lavorata in 30 giorni dalla presentazione delle domanda.

Il credito d’imposta al 20%

Il primo credito d’imposta opera a favore di quei soggetti che, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, effettuano conferimenti in denaro in una o più società. Per loro, infatti, è previsto un credito d’imposta del 20% della somma investita, tenendo a mente però che:

  • Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può superare i 2 milioni di euro;
  • La partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, l’aumento di capitale deve riguardare aziende in possesso di tre requisiti:

  • Avere sede legale in Italia;
  • Avere un fatturato tra i 5 e i 50 milioni di euro;
  • Aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa del Covid, una riduzione di almeno il 33% dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Più nelle specifico i conferimenti possono essere effettuati nelle seguenti tipologie di aziende:

  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società a responsabilità limitata, anche semplificata;
  • Società cooperative;
  • Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
  • Società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o in Paesi appartenenti allo spazio economico europeo.

Come accedere al credito d’imposta al 20%

I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano all'Agenzia delle entrate:

  • Il codice fiscale della società conferitaria, nonchè l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;
  • Nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata;
  • L'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione UE, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto.

Quanto ai documenti da presentare all’Agenzia delle entrate, il decreto prevede tra gli altri anche:

  • Una copia della delibera di aumento del capitale sociale;
  • La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto per un ammontare superiore a euro 800mila euro (ovvero 120mila per le imprese del settore pesca o 100Mila euro per quelle del settore agricoltura).

Come e quando si usa il credito d’imposta al 20%: serve l’F24

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento (e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo), nonché a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

> Per approfondire: dl Rilancio, le misure per le imprese

Il credito d’imposta al 50%

Il secondo è, invece, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale stesso.

Presentazione delle domande

In attesa del decreto dell’Agenzia delle entrate con i termini e le modalità per la presentazione delle domande, il decreto stabilisce già che gli interessati indichino:

  • L'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto;
  • L'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i relativi codici fiscali.

Inoltre, come nel caso delle domande per il credito d’imposta al 20%, dovrà essere presentata anche una dichiarazione in cui si attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto per un ammontare superiore ai limiti fissati da Bruxelles (800mila euro, ovvero 120mila per le imprese della pesca o 100mila euro per quelle agricole).

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in questo caso attraverso l’F24.

> Guida al Fondo di garanzia PMI

Il Fondo patrimonio PMI

Il secondo decreto attuativo firmato dai ministri Gualtieri e Patuanelli,ma non ancora pubblicato in GURI, riguarda invece l'istituzione del “Fondo patrimonio PMI” da 4 miliardi gestito da Invitalia e destinato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società.

Più nello specifico il decreto specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo.

Il processo di richiesta ed erogazione sarà semplice e verrà gestito da Invitalia. A breve l’Agenzia dovrebbe pubblicare sul proprio sito il modello uniforme di istanza, assieme al resto della documentazione necessaria per accedere alla misura.

Tra i benefici attesi ci sono:

  • Il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale;
  • L’immediata liquidità disponibile per le aziende;
  • Una maggiore facilità di accesso al credito bancario.
;