Chat with us, powered by LiveChatLe FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul decreto Rilancio - FASI
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Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul decreto Rilancio

|Novità
21 agosto 2020

Dl Rilancio: chiarimenti circolare Agenzia entrateCon una nuova circolare l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi di cittadini e imprese su diverse misure del dl Rilancio come: il versamento dell’IRAP, il credito d’imposta per B&B e studi medici, quello per le spese di sanificazione e quello per l'editoria. Chiariti anche gli aspetti sulle diverse proroghe e sospensioni previste dal decreto e sul contributo per gli imprenditori agricoli.

> Le misure del decreto Rilancio 

La circolare n. 25/E del 20 agosto dell’Agenzia delle Entrate è una vera miscellanea di informazioni e risposte ai dubbi interpretativi del dl Rilancio, sollevati in questi mesi da aziende e lavoratori.

In un documento di oltre 70 pagine, infatti, l’Agenzia entra nel merito di diversi articoli del decreto, rispondendo a quesiti specifici, riuniti in quattro gruppi:

  • Sostegno alle imprese e all’economia;
  • Misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali;
  • Misure fiscali;
  • Misure per l’editoria.

IRAP, contributi e crediti d’imposta

Per quanto riguarda il primo set di spiegazioni, quelle che riguardano le misure per le imprese, l’Agenzia fornisce i chiarimenti su tre specifici articoli.

Il primo è l’articolo 24 relativo alle disposizioni in materia di versamento dell’IRAP, chiarendone quattro aspetti specifici:

  • l’ambito applicativo della misura con riferimento agli enti non commerciali;
  • il rapporto tra i limiti di applicazione del beneficio previsti dal Temporary Framework COVID-19 e quelli previsti dalla disciplina “de minimis”;
  • la determinazione degli acconti IRAP per il periodo d’imposta 2020;
  • l’utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019). 

Altri due chiarimenti riguardano, invece, l’articolo 25 che eroga un contributo a fondo perduto previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro. In questo caso l’Agenzia chiarisce:

  • l’ambito soggettivo di applicazione nel caso di imprenditore agricolo e coadiuvanti;
  • la possibilità o meno per i consorzi tra imprese di fruire del beneficio.

Infine sotto la lente dell’Agenzia finisce l’articolo 28 sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, su cui vengono date delucidazioni in merito al suo utilizzo da parte di:

  • studi medici con attività intramoenia senza partita IVA;
  • B&B svolta in via imprenditoriale.

Lavoro e sociale

Il secondo blocco riguarda il lavoro. In questo caso l’Agenzia si focalizza sull'articolo 84 che prevede delle indennità per i lavoratori autonomi.

Il quesito affrontato dall’Agenzia riguarda, nello specifico, la determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020 per i soggetti in regime forfettario.

Le misure fiscali

Molto più consistente è il gruppo di quesiti che fanno capo alle misure fiscali previste dal decreto. Su questo fronte, infatti, l’Agenzia fornisce chiarimenti anzitutto sull'articolo 121 (trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile), chiarendo se sia possibile o meno effettuare la compensazione tra il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (i.e., in relazione ad impianti fotovoltaici e pompe di calore) e il debito sottoscritto in estinzione rateale, a titolo di cosiddetta rottamazione ter.

La seconda FAQ interessa, invece, l’articolo 24 del decreto, quello cioè relativo al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di disposizioni di protezione. In questo caso i chiarimenti dell’Agenzia interessano:

  • la certificazione dell’attività di sanificazione;
  • la pulizia degli impianti di condizionamento.

> Per approfondire: affitti, sanificazione e acquisto di DPI

La circolare fornisce anche ulteriori chiarimenti in merito all’attività di rimborso ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, in merito a quanto previsto dall'articolo 145 sulla sospensione della compensazione tra credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.

Vengono date, poi, risposte a seguenti sei quesiti relativi all'articolo 149 che prevede la soppressione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione:

  • Calcolo del termine entro il quale gli atti sono “definibili”;
  • Modalità di applicazione dell’articolo agli atti di accertamento con adesione 45 3.7.3;
  • Precisazioni in merito all’applicazione dell’articolo agli atti di accertamento per i quali sia stata presentata istanza di adesione;
  • Applicabilità dell’articolo agli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro per intervenuta decadenza dai benefici “prima casa”;
  • Chiarimenti in merito al pagamento delle rate successive alla prima dell’atto di adesione perfezionato;
  • Chiarimenti in merito alla decadenza dal beneficio della rateazione.

Infine vengono fugati alcuni dubbi sui seguenti articoli del decreto: l'articolo 158 (cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione), l'articolo 127 (proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del dl Cura Italia), l'articolo 144 (rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni), l’articolo 151 (differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza amministrativa all'esecuzione dell'attività/iscrizione agli albi professionali), l’articolo 154 (proroga del periodo di sospensione delle attività dall'agente della riscossione) e infine l’articolo 157 (proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali). 

> Per approndire: le misure fiscali del dl Rilancio

Misure per l'editoria

Infine, l’ultimo blocco di chiarimenti riguarda gli interventi a sostegno del settore editoriale e, più nello specifico, la misura che prevede un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, contenuta nell’articolo 186 del decreto.

In questo caso l’intervento di delucidazione da parte dell’Agenzia si focalizza sui requisiti per beneficiare del credito d’imposta nell’anno 2020, chiarendo che ”il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime de minimis previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l’anno 2020 pari a 60 milioni”. 

> Per approfondire: le misure del dl Rilancio per l'editoria

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