Chat with us, powered by LiveChat Decreto liquidita': le risposte dell'Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali - FASI
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Decreto liquidita': le risposte dell'Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali

|Novità
28 aprile 2020

Dl liquiditàCon la circolare 9/E del 13 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle principali misure fiscali introdotte dal decreto liquidità, noto anche decreto credito, rispondendo ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria

Cosa prevede il decreto liquidita’

Il provvedimento si concentra su 12 tematiche del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020:

  1. sospensione dei versamenti tributari
  2. proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni
  3. calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap
  4. rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle PA
  5. termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020
  6. proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate
  7. termini agevolazioni prima casa
  8. assistenza fiscale a distanza
  9. semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  10. trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
  11. processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato      
  12. credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

1. Sospensione dei versamenti tributari

L'Agenzia risponde alle domande riguardanti la sospensione di versamenti tributari, disciplinata dall’articolo 18 del dl liquidità, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Nella circolare è presente anche una tabella riassuntiva sui requisiti dei beneficiari, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (8 aprile2020) e all’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

2. Proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni

L'Agenzia fa chiarezza sulle previsioni contenute nell’articolo 19 del dl 23-2020 che, rispetto a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 62 del decreto Cura Italia, proroga il periodo di sospensione (prima fino al 31 marzo, oggi fino al 31 maggio) degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d’acconto sui redditi indicati dagli articoli 25 (tra i quali, quelli relativi alle prestazioni di lavoro autonomo nonché per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

3. Calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap

Il provvedimento fornisce chiarimenti in merito alle previsioni dell’articolo 20 del dl credito, attinenti al calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, il deceto legge dell'8 aprile 2020 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.

4. Rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle PA

L'Agenzia fa chiarezza anche sulle previsioni contenute nell’articolo 21 del dl liquidità, concernenti la rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In considerazione del periodo emergenziale, la norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del dl Cura Italia, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

5. Termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020

Sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni di cui all’articolo 22 del dl 23-2020, attinenti ai termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 - di cui rispettivamente ai commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

I termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 sono stati prorogati al 31 marzo 2020 dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

In particolare, è differito al 30 aprile 2020 il termine - entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Tale previsione è volta a consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

6. Proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia si sofferma anche sulle previsioni di cui all’articolo 23 del decreto liquidità, riguardanti la proroga dei certificati (in materia di appalti) di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. DURF), emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle entrate.

La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

7. Termini agevolazioni prima casa

La circolare contiene le risposte dell'Agenzia anche in merito all’articolo 24 del dl credito, che stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni “prima casa”, entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.

> Per approfondire: decreto liquidità, le modifiche al bonus prima casa

8. Assistenza fiscale a distanza

Vengono forniti poi chiarimenti sull’articolo 25 del decreto legge dell'8 aprile 2020, che introduce disposizioni in materia di assistenza fiscale a distanza.

In particolare, è consentito che i CAF e i professionisti abilitati gestiscano “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. È inoltre previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione.

L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

9. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per la semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, disposta dall’articolo 26 del dl 23-2020, si ricorda che: "la norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno".

10. Trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Sono forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, disciplinato dall’articolo 27, ad opera di soggetti esercenti attività d’impresa.

11. Processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato

L'Agenzia fa chiarezza sull’articolo 29, che reca disposizioni in materia di processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori.

Al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, è previsto l’obbligo, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

12. Credito d'imposta per le spese di sanificazione

Vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del dl Cura Italia, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020.

Il dl liquidità amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dal decreto legge Cura Italia per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

> Consulta la circolare 9/E del 13 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate

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