Chat with us, powered by LiveChatApprendistato di primo livello: novita' Anpal su assunzioni agevolate - FASI
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Apprendistato di primo livello: novita' Anpal su assunzioni agevolate

|Novità
25 febbraio 2020

Legge Bilancio 2020: Anpal, nota su apprendistato primo livelloL'apprendistato di primo livello rappresenta non solo uno strumento per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, ma anche un contratto vantaggioso per i datori di lavoro. Una nota di Anpal Servizi illustra le novità e dà delle conferme sul provvedimento introdotto dalla Manovra 2020.

> Manovra 2020: incentivi per le imprese che assumono

Sgravi per l'apprendistato di primo livello

Per promuovere l’occupazione giovanile, la Legge di Bilancio 2020 riconosce uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

Più in dettaglio, lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100%, si riferisce alla contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296 del 2006 secondo cui “la complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.

L'agevolazione si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Lo sgravio, secondo la disposizione, si applica ai contratti stipulati nel 2020.

> Bonus Anpal ai datori di lavoro che assumono giovani disoccupati

Istruzioni per apprendistato di primo livello

Dal punto di vista contributivo, quindi, per i datori di lavoro che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 assumono giovani - dai 15 ai 25 anni non compiuti - con contratto di apprendistato di primo livello, la Legge di bilancio 2020 ha previsto:

  • per le imprese con requisiti dimensionali pari o inferiore a 9 dipendenti: 0% dell’aliquota imponibile, inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto;
  • per le imprese con requisiti dimensionali sopra i 9 dipendenti: 5% aliquota contributiva per l’intera durata del rapporto di apprendistato.

Inoltre, la Legge n. 205/17 (Legge di bilancio 2018) ha previsto l’estensione degli incentivi di cui il datore di lavoro usufruisce. Tra questi lo sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell’1,31%; la cancellazione del contributo integrativo dello 0,30%; l'abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista (cd. ticket di licenziamento).

Sotto il profilo fiscale, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Diversamente, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo anno, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%. Nella stessa fattispecie, il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Un paragrafo ad hoc è poi dedicato all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato ai datori di lavoro privati che assumono – con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti - allievi che, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, hanno svolto presso il medesimo datore:

  • attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste);
  • periodi di apprendistato.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è pari al 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3mila euro su base annua.

> Consulta la nota Anpal Servizi

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