Chat with us, powered by LiveChatINPS – domande online per assegno maternita' e riposi giornalieri - FASI
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INPS – domande online per assegno maternita' e riposi giornalieri

|Novità
31 luglio 2018

Assegno maternità e permessi allattamentoPresentazione in via telematica per le domande di accesso all'assegno di maternità dello Stato e ai riposi giornalieri per allattamento a favore di madri e padri lavoratori dipendenti.

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Con il messaggio n. 3014 del 27 luglio 2018, l'INPS annuncia che è possibile presentare anche in via telematica le domande di accesso all’assegno di maternità dello Stato e all'indennità relativa ai permessi giornalieri per allattamento.

Oltre al servizio online dedicato, è possibile presentare le domande tramite il contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 da rete mobile o attraverso i servizi telematici offerti dai patronati.

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Assegno di maternità dello Stato

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, noto anche come assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale concessa ed erogata direttamente dall'INPS che spetta:

  • alla madre, anche adottante;
  • al padre, anche adottante;
  • agli affidatari preadottivi;
  • all'adottante non coniugato;
  • al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
  • agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da partedi entrambi i genitori.

I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea; nel caso dei cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I requisiti specifici per la madre sono:

  • se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute, né i nove mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

I requisiti per il padre sono:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno. In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

La domanda deve essere presentata all'INPS entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

Indennità per permessi allattamento

L'indennità per riposi giornalieri spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l'allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento.

Hanno diritto ai riposi per allattamento le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA.

Fino al primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e ad un'ora, se l'orario è inferiore a sei. I riposi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.

Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi. Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, oppure se non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

L'importo dell'indennità è pari alla retribuzione.

Le lavoratrici devono presentare la domanda prima dell'inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto esclusivamente al datore di lavoro, ad eccezione delle categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS, che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l'Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga); i lavoratori devono invece presentare l'istanza sia alla sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro.

Messaggio n. 3014 del 27 luglio 2018

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