Chat with us, powered by LiveChatTerzo settore – come funziona il credito di imposta per fondazioni bancarie - FASI
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Terzo settore – come funziona il credito di imposta per fondazioni bancarie

|Novità
19 luglio 2018

Fondazioni bancarieIn Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che approva le modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle fondazioni di origine bancaria (FOB).

Legge Bilancio 2017 - Decreto 9 maggio 2017, credito imposta a fondazioni bancarie

Operativo il credito di imposta in favore delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999. Le modalità di accesso ai contributi sono state approvate dal Ministero del Lavoro con il decreto n. 56-2018 pubblicato il 16 luglio in Gazzetta ufficiale.

In base al provvedimento possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di origine bancaria che effettuano, nell’ambito della propria attività istituzionale, a decorrere dell’anno 2018, i versamenti al Fondo unico nazionale (FUN) come previsto dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV).

Codice Terzo Settore – il dlgs 117-2017

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, riconosciuto nella misura massima del 100%, rilevano i versamenti effettuati entro il 31 ottobre di ciascun anno, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

L’Autorità di vigilanza comunica entro il 31 ottobre di ciascun anno l’elenco delle fondazioni per le quali sussistono i requisiti all’Organismo nazionale di controllo (OCN), che a sua volta trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco di quelle per le quali ha preventivamente verificato l’effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 20 novembre di ciascun anno.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall’ONC, rende nota la misura percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante e comunica a ciascuna fondazione finanziatrice l'importo dell'agevolazione.

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L'incentivo fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. Con successivo provvedimento delle Entrate verrà istituito il codice per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e verranno impartite le istruzioni per la compilazione.

Decreto n. 56 del 4 maggio 2018 – Gazzetta ufficiale del 16 luglio 2018

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