Chat with us, powered by LiveChatZootecnia - contributi alle imprese in zone montane e terremotate - FASI
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Zootecnia - contributi alle imprese in zone montane e terremotate

|Novità
06 aprile 2018

Zootecnia - foto di maury3001Al via i contributi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate dei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e 2017 previsti dalla legge di Bilancio.

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Arriva in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale n. 1317 del 1 marzo 2018 relativo agli interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, a valere sul Fondo di cui al decreto-legge n. 113-2016. Pronte anche le istruzioni operative AGEA, per la presentazione delle domande di aiuto.

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Contributi alle imprese zootecniche

La legge di Bilancio 2018 ha assegnato 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al Fondo cerealicolo previsto dall’articolo 23 bis, comma 1 del decreto-legge n. 113-2016, allo scopo di estendere l'intervento dello strumento anche alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.

In base al decreto del 1 marzo 2018 appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, gli aiuti sono destinati alle aziende che presentino prati permanenti e un allevamento zootecnico di bovini, ovini, caprini o equidi e che detengano titoli PAC assegnati nel 2015.

I diritti PAC devono avere un valore medio unitario nell’anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno con la Circolare AGEA n. 47589 del 5 giugno 2017 e l’aiuto viene calcolato, con arrotondamento all’euro inferiore, come differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell’anno 2015 e il valore unitario medio nazionale.

Il limite massimo dell'agevolazione è pari a 15mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, in attuazione del Regolamento UE n. 1408-2013 (de minimis agricolo). Gli aiuti spettanti al richiedente di importo complessivo inferiore a 250 euro non sono erogati.

Come presentare domanda di aiuto

Per accedere al contributo gli agricoltori interessati devono presentare una comunicazione all’Organismo pagatore AGEA entro il 9 giugno 2018. A partire dal 10 giugno, AGEA renderà disponibili le domande precompilate per la presentazione e gli agricoltori richiedenti potranno, se del caso, integrarla o modificarla entro il 30 giugno 2018.

Una volta istruite le domande, avvalendosi del supporto del Registro nazionale degli aiuti, dall'Organismo pagatore determinerà, per ciascuna annualità, l’ammontare dell’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario nei limiti del massimale del regime de minimis.

In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, AGEA accoglierà le richieste in base a tre criteri di priorità:

  • prati permanenti ubicati in zone montane nelle Regioni o Province autonome con superficie montana superiore all’80% del relativo territorio e nelle zone montane e svantaggiate dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;
  • prati permanenti ubicati in altri territori montani ad una altitudine superiore a 1000 metri s.l.m.;
  • prati permanenti ubicati in territori montani ad una altitudine tra 600 e 1000 metri s.l.m..  

> Decreto 1 marzo 2018

Photo credit: maury3001

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