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Terremoto - INAIL, sospensione versamenti per premi assicurazione

|Novità
26 gennaio 2017

Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi possono chiedere la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Sisma 2016 - Photo by Protezione civile

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Con la circolare n. 5 del 24 gennaio 2017 l'Inail specifica le modalità di fruizione della sospensione di adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in favore delle zone del Centro Italia colpite dal sisma.

Il decreto terremoto n.189-2016 - modificato dalla legge di conversione n. 229-2016 - dispone che nei Comuni colpiti dal sisma sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 o nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Chi può beneficiare della sospensione

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati (comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori) e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di imprese individuali) regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93-1958, danneggiati dagli eventi sismici e: 

  • operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 1 del decreto legge;
  • operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 2 del decreto legge, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
  • operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 del decreto legge che dichiarino all’Inail l'inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.

La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei territori indicati negli allegati citati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Possono inoltre usufruire della sospensione anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti dal sisma assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12-1979 a condizione che: 

  • abbiano conferito delega espressa al professionista in data anteriore rispettivamente al 24 agosto 2016 o al 26 ottobre 2016 e tale circostanza risulti dalla comunicazione di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 9 luglio 2008; 
  • il professionista abbia eletto domicilio professionale rispettivamente prima del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016 nei suddetti territori.

Versamenti sospesi

Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015-2016 con scadenza 16 novembre 2016 e al premio di autoliquidazione 2016-2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.

È sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, per alcune categorie di soggetti:

  • soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali);
  • pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili); 
  • addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale);
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale);
  • alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).

Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre al 30 settembre 2017 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso rispettivamente alla data del 24 agosto e del 26 ottobre 2016.

Adempimenti sospesi

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016-2017 in scadenza al 28 febbraio 2017 e a quello per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017 fissato al 16 febbraio 2017.

Sono sospesi, inoltre, i termini per la presentazione delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari già descritti ricadenti rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 e dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

> Circolare n. 5 del 24 gennaio 2017

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