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MOSS - Agenzia Entrate, come registrarsi al regime speciale Iva

|Novità
28 luglio 2016

La competenza per la gestione delle attività relative al Mini One Stop Shop passa da Venezia a Pescara

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Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul regime di tassazione opzionale Mini One Stop Shop (MOSS), introdotto alla luce delle nuove norme Ue sul luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE (servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione) e ai servizi elettronici Business to Consumer (B2C).

In base alle nuove norme europee, le prestazioni si considerano effettuate nel Paese Ue del destinatario e non in quello di chi presta il servizio. Tramite il MOSS le aziende possono però dichiarare e versare l'imposta sul valore aggiunto sui servizi di telecomunicazione, di tele e radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva in altri Paesi dell'Unione, identificandosi in un unico Stato membro. Inoltre, gli operatori che optano per il MOSS sono esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale Iva.

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I chiarimenti delle Entrate

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate annuncia anzitutto che, a partire dal prossimo 1° ottobre, la competenza per tutte le attività relative al MOSS sarà affidata al Centro operativo di Pescara (Cop), e non più a quello di Venezia (Cov), e la Commissione tributaria provinciale di Pescara si occuperà delle eventuali controversie relative agli atti emessi dal Cop nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime.

L’attività generale di assistenza ai contribuenti, invece, continuerà ad essere gestita dai Centri di assistenza multicanale delle Entrate (Cam).

Per quanto riguarda la registrazione sono previste due procedure, a seconda che i soggetti passivi siano domiciliati o residenti all'esterno o all'interno dell’Unione europea.

Nel primo caso, i soggetti passivi che non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione possono chiedere la registrazione al regime speciale non Ue compilando il form disponibile nella sezione in lingua inglese del sito internet dell’Agenzia delle Entrate che, fatte le necessarie verifiche, comunica via email al soggetto il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso, le prime 4 cifre del codice Pin e le istruzioni per completare il processo di registrazione.

Registrazione direttamente online, tramite i servizi telematici delle Entrate, per i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio italiano, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero e identificati in Italia e per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, ma che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio italiano.

Ulteriori chiarimenti riguardano la trasmissione della dichiarazione trimestrale Iva riepilogativa delle operazioni effettuate, le richieste di variazione dei dati presentati, le comunicazioni circa l’intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime speciale o relative alla perdita dei requisiti richiesti.

Provvedimento n.prot.118987 del 26 luglio 2016

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