Chat with us, powered by LiveChatMipaaf - regole per autorizzazione impianto e reimpianto vigneti - FASI
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Mipaaf - regole per autorizzazione impianto e reimpianto vigneti

|Novità
11 febbraio 2016

Modalità e termini per l'autorizzazione all'impianto o al reimpianto di vigneti e per la conversione dei diritti in essere

Vigneto

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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 diventano operative le disposizioni nazionali in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli nell'ambito del Regolamento Ue n. 1308/2013 sull'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

In attuazione della riforma che ha determinato la fine del regime dei diritti di impianto, a partire dal 1° gennaio 2016, e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo previa autorizzazione e i diritti di impianto già in essere devono essere convertiti in autorizzazioni.

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli e i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori prima del 31 dicembre 2015.

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Autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti e conversioni

Nuovi impianti

Le domande di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti possono essere presentate al Mipaaf dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN e possono riguardare anche più autorizzazioni per vigneti da impiantare in Regioni differenti. Tali richieste sono ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Il Ministero comunica l'elenco delle aziende ammesse alle Regioni, che rilasciano le autorizzazioni a procedere ai nuovi impianti entro il 1° giugno di ogni anno. Le autorizzazioni, gratuite e non trasferibili, sono valide per tre anni.

I nuovi impianti, specifica il decreto, sono esclusi dai contributi nell'ambito della misura 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti' dell'Ocm Vino.

Reimpianti

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tali autorizzazioni sono utilizzabili nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrispondono ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero alla superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione. Sono le Regioni a ricevere le istanze, a svolgere l'istruttoria e a rilasciare le autorizzazioni entro tre mesi dalla trasmissione della domanda. Anche in questo caso il periodo di validità è fissato in 3 anni.

Conversione di diritti di impianto

Per la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la data di scadenza del diritto. Il via libera delle Regioni è previsto entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Il periodo di validità dell'autorizzazione corrisponde a quello del diritto che l'ha generata; qualora non utilizzata, l'autorizzazione scade entro il 31 dicembre 2023, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015.

Gestione delle autorizzazioni

Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministero delle Politiche agricole rende nota con decreto direttoriale la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva. Annualmente, infatti, possono essere rilasciate autorizzazioni nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto i beneficiari comunicano la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione alla Regione di riferimento, per l'aggiornamento del Registro informatico pubblico per gli impianti viticoli istituito presso il SIAN.

Il decreto prevede la possibilità di limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche aree e di introdurre criteri di ammissibilità e di priorità al fine di evitare eccessi nell'offerta di particolari prodotti vitivinicoli e il rischio di una svalutazione delle denominazioni di origine protetta o ad indicazione geografica protetta. Le Regioni e le organizzazioni professionali del settore vitivinicolo possono raccomandare al Ministero l'applicazione di queste restrizioni entro il 15 gennaio di ogni anno.

Author: micio.piccardo / photo on flickr

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